imputazione dfb

imputazione dfb

Messaggioda antpal » 11/12/2017, 17:33

salve, a seguito di sentenza per un dfb, si è provveduto, nel corso del 2017, al conseguente riconoscimento con provvedimento consiliare: successivamente, si è raggiunto con il creditore un accordo del pagamento a rate, tutte cadenti nel 2018. Secondo voi, l'impegno è relativo al conto 2017 oppure va imputato nel 2018 (anno di effettivo pagamento)?
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Re: imputazione dfb

Messaggioda raffaelegranitto » 30/12/2017, 13:53

antpal ha scritto:salve, a seguito di sentenza per un dfb, si è provveduto, nel corso del 2017, al conseguente riconoscimento con provvedimento consiliare: successivamente, si è raggiunto con il creditore un accordo del pagamento a rate, tutte cadenti nel 2018. Secondo voi, l'impegno è relativo al conto 2017 oppure va imputato nel 2018 (anno di effettivo pagamento)?

Va imputata all'esercizio 2017 in quando con il riconoscimento del debito, l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata avendo determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e indicato la ragione del credito.
Dlgs 118/2011 allegato 2
"Punto 2. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione"........... Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile."
Dlgs 118/2011 allegato 4/3
"Punto 2. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.
La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)."
Con l'occasione radioso 2018
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Re: imputazione dfb

Messaggioda celine77 » 11/01/2018, 18:44

Mi permetto di non condividere la soluzione prospettata; tale soluzione, ossia l'imputazione nell'esercizio 2017 dell'intero importo del dfb riconosciuto in tale anno, è valida nel caso in cui non sia stato convenuto con i creditori una modalità di pagamento rateale dell'importo derivante dal dfb.
Nel caso in cui, invece, a mio avviso, la scadenza delle rate sia stata convenuta con il creditore nel 2018, l'obbligazione va imputata all'esercizio di previsto pagamento, ossia nel 2018.
Per quanto riguarda, invece, la contabilità economico patrimoniale, la registrazione dei costi/oneri, in base all'attuale allegato 4/3, non può che essere direttamente collegata alla fase della liquidazione della spesa in contabilità finanziaria.

Mi farebbe piacere ricevere osservazioni al riguardo
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Re: imputazione dfb

Messaggioda teoz » 11/01/2018, 19:32

Condivido ccon Raffaele se il dfb riconosciuto è imputato in un solo esercizio. Mentre se fai una rateizzazione concordata con il creditore in 3 anni, vai a imputare in ciascun esercizio come dici tu Celine.
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Re: imputazione dfb

Messaggioda kicerog » 12/01/2018, 18:59

Reimputare 2018 come da nuova scadenza concordata.
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Re: imputazione dfb

Messaggioda raffaelegranitto » 12/01/2018, 20:50

kicerog ha scritto:Reimputare 2018 come da nuova scadenza concordata.

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA
2. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.
Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
2. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.
Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
2. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.
Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa
5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.
Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.
L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
- la ragione del debito;
- l’indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell’obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
L’impegno si perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della spesa, la registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene:
a) per la spesa di personale:

................................................
b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi:
- nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
.........................
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Re: imputazione dfb

Messaggioda rizzi79 » 15/01/2018, 12:24

A proposito di imputazione di dfb.
Nel caso di ammontare abbastanza cospicuo di dfb la cui copertura finanziaria è stata rinvenuta nel bilancio 2017-2019, annualità 2017, in sede di provvedimento di salvaguardia, laddove entro il 2017 il Consiglio non abbia formalmente riconosciuto, con tanto di deliberazione, la legittimità degli stessi debiti, è configurabile il mantenimento di un'esigibilità 2017, atteso che le fatture emesse dai fornitori sono comunque datate 2017?
Oppure sarebbero più opportune strade alternative?
Grazie
rizzi79
 
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Re: imputazione dfb

Messaggioda celine77 » 15/01/2018, 12:32

rizzi79 ha scritto:A proposito di imputazione di dfb.
Nel caso di ammontare abbastanza cospicuo di dfb la cui copertura finanziaria è stata rinvenuta nel bilancio 2017-2019, annualità 2017, in sede di provvedimento di salvaguardia, laddove entro il 2017 il Consiglio non abbia formalmente riconosciuto, con tanto di deliberazione, la legittimità degli stessi debiti, è configurabile il mantenimento di un'esigibilità 2017, atteso che le fatture emesse dai fornitori sono comunque datate 2017?
Oppure sarebbero più opportune strade alternative?
Grazie


Senza riconoscimento del dfb non vi è la possibilità di procedere ad alcuna imputazione, dato che non è stato ancora ricondotto all'interno del bilancio dell'Ente
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