Professionisti, le modifiche allo split
Inviato: 17/07/2018, 10:33
Da sabato 14 luglio, conseguentemente all’entrata in vigore del DL 87/18, le “fatture” (parcelle) emesse dai professionisti non scontano più la trattenuta dell’IVA.
Per dovere di cronaca ricordiamo che il meccanismo dello split venne esteso ai professionisti con la “manovrina” riconducibile al DL. 50/17; poco più di un anno quindi e si torna indietro.
Richiamando l’art. 12 c. 1 leggiamo:
“All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»”
Il venire meno di questo obbligo interessa tutti i professionisti che operano con il comparto della pubblica amministrazione e le realtà da questo controllate.
Si rileva come si parli di professionisti per comodità mentre la norma fa riferimento a “compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto…”, allargando quindi la platea, ad esempio, agli agenti di commercio.
A fronte del decreto diventa quindi fondamentale guardare la nota di emissione della “fattura” (parcella); per i documenti fiscali riportanti data successiva al 14 luglio non dovrà quindi più essere apposta la dicitura “scissione dei pagamenti” e il pagamento subirà semplicemente lo sconto della ritenuta d’acconto e non anche dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ molto importante la puntualizzazione riferita alla data di entrata in vigore della modifica.
Come fatto notare dalla Dott.ssa Tamara Bersignani, nel richiamare il comma 2 dell’art. 12 Dl 87/18 vediamo che:
“Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La data di entrata in vigore del decreto è il 14 luglio (giorno successivo alla pubblicazione in GU del 13 luglio), quindi la disapplicazione dello split ai professionisti dovrebbe riguardare le fatture emesse a partire dal 15 luglio.
Resta invariato il trattamento che interessava i soggetti operanti nel regime dei minimi/forfettari, soggetti che già non applicavano lo split payment.
Per dovere di cronaca ricordiamo che il meccanismo dello split venne esteso ai professionisti con la “manovrina” riconducibile al DL. 50/17; poco più di un anno quindi e si torna indietro.
Richiamando l’art. 12 c. 1 leggiamo:
“All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»”
Il venire meno di questo obbligo interessa tutti i professionisti che operano con il comparto della pubblica amministrazione e le realtà da questo controllate.
Si rileva come si parli di professionisti per comodità mentre la norma fa riferimento a “compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto…”, allargando quindi la platea, ad esempio, agli agenti di commercio.
A fronte del decreto diventa quindi fondamentale guardare la nota di emissione della “fattura” (parcella); per i documenti fiscali riportanti data successiva al 14 luglio non dovrà quindi più essere apposta la dicitura “scissione dei pagamenti” e il pagamento subirà semplicemente lo sconto della ritenuta d’acconto e non anche dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ molto importante la puntualizzazione riferita alla data di entrata in vigore della modifica.
Come fatto notare dalla Dott.ssa Tamara Bersignani, nel richiamare il comma 2 dell’art. 12 Dl 87/18 vediamo che:
“Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La data di entrata in vigore del decreto è il 14 luglio (giorno successivo alla pubblicazione in GU del 13 luglio), quindi la disapplicazione dello split ai professionisti dovrebbe riguardare le fatture emesse a partire dal 15 luglio.
Resta invariato il trattamento che interessava i soggetti operanti nel regime dei minimi/forfettari, soggetti che già non applicavano lo split payment.