I termini del bilancio consolidato

I termini del bilancio consolidato

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 06/09/2018, 10:59

Bilancio consolidato. Basterebbe questa definizione per centrare uno dei temi caldi del momento, in realtà siamo qui per presentare uno degli argomenti che, in questo frangente, più è oggetto di confronto tra tecnici.

Quanti giorni di deposito spettano al Consiglio?

Certi di trovare risposta al quesito mettiamo mano all’approfondito e copioso principio contabile… Nulla.

Il dubbio va a indossare le vesti del problema quando rileviamo come la mancata approvazione del bilancio consolidato entro il termine del 30 settembre 2018, o la sua non trasmissione alla BDAP entro 30 giorni, preveda l’applicazione di una sanzione verso l’ente, sanzione che si concretizza nel divieto temporaneo di assumere personale a qualsiasi titolo.

Per completezza si riporta l’art. 9 comma 1 quinquies DL 113/2016 inerente l’impianto sanzionatorio:

“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”

Cerchiamo quindi di dare un senso al tutto.

Le poche certezze che abbiamo sono che il bilancio consolidato deve essere approvato di Consiglio, con il parere dell’Organo di Revisione acquisito, entro il 30 settembre 2018, e nei successivi 30 giorni deve essere spedito alla Bdap.

A fronte di assenza di specifica definizione in merito al tempo di deposito per il Consiglio emerge un vincolo, che interessa l’organo di revisione, dal TUEL, art. 239 comma 2 lett. d bis:

“relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo”

Rielaborando ora il periodo in cui si riportavano le poche certezze vediamo come lo stesso sia cambiato.

Lo schema di bilancio consolidato viene approvato dalla Giunta, trasmesso all’Organo di Revisione che deve disporre di almeno 20 giorni per poter elaborare il proprio parere, per passare al Consiglio che deve approvarlo entro il 30 settembre 2018, nei successivi 30 giorni deve essere effettuata la spedizione alla Bdap.

Nulla ancora in riferimento ai tempi di deposito per il Consiglio, quindi?

Personalmente prenderei in prima considerazione il Regolamento di Contabilità dell’ente per valutare se viene riportato qualcosa di specifico in merito; in assenza di termini puntuali mi rifarei a quanto previsto per il Rendiconto. Questa è un’interpretazione soggettiva, nulla impedisce di attuare una contrazione dei tempi di deposito per questo documento. Soprattutto prenderei in considerazione la necessità per l’ente di procedere con assunzioni, nel caso in cui questa non sia impellente, propenderei per un deposito più ampio, diversamente contrarrei il termine.

In conclusione è opportuno fare presente come vi siano comportamenti che prevedono l’assenza totale di deposito per il Consiglio considerando il consolidato un documento tecnico non emendabile.

Per informazioni sul servizio bilancio consolidato contattare lo studio telefonicamente o scrivere a info@studiosigaudo.com. Al link la scheda del servizio: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... to2018.pdf
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Re: I termini del bilancio consolidato

Messaggioda LUCE1967 » 20/09/2018, 10:45

La nostra partecipata (Società in House srl) non ha ancora approvato il bilancio al 31.12.2017. Ci sono sanzioni / penalità per chi non approva il bilancio consolidato entro il 30 settembre 2018 ?
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Re: I termini del bilancio consolidato

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 20/09/2018, 12:31

Bisogna approvare entro il 30 settembre per evitare il blocco delle assunzioni.
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Re: I termini del bilancio consolidato

Messaggioda celine77 » 17/10/2018, 12:34

Moderatore Tutto PA ha scritto:Bisogna approvare entro il 30 settembre per evitare il blocco delle assunzioni.


Nel caso in cui un ente abbia approvato il consolidato 2017 il giorno 07 ottobre 2018, è possibile effettuare assunzioni nelle more dei 30 giorni previsti per la trasmissione del consolidato a BDAP, ad esempio il giorno 20 ottobre 2018, pur non essendo intervenuta a tale data la trasmissione a BDAP? Opuure non è possibile procedere ad assunzioni fintanto che non si procede alla trasmissione alla BDAP? Grazie
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Re: I termini del bilancio consolidato

Messaggioda guendaccia » 23/10/2018, 13:54

URGENTE!!!
IN CASO DI APPROVAZIONE OLTRE I TERMINI, IL CONSIGLIO LO DEVE EVIDENZIARE IN DELIBERA? ( anche se non vi è intenzione dell'Ente a procedere a nuove assunzioni e pertanto il ritardo non comporta conseguenze )???...........
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