da lucio guerra » 13/03/2019, 9:46
stralcio regolamento tipo tares mef
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
Note. L’articolo riporta talune disposizioni contenute all’art. 14, commi 1 e 23, del D.L. n. 201 del 2011 e agli artt. 3, comma 1, e 8, del D.P.R. n. 158 del 1999.
Il riporto a nuovo degli scostamenti rispetto al piano, di cui al comma 3, si correla al principio per cui il gettito del tributo non deve essere né eccedente né insufficiente rispetto ai costi di gestione del servizio. La possibilità di riportare a nuovo scostamenti negativi è stata peraltro limitata alla chiusura o alla riduzione di utenze o ad altri fatti non imputabili a negligente gestione del servizio.