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assunzioni

MessaggioInviato: 01/08/2019, 12:36
da fagiolino
Vediamo se ho capito bene combinando queste disposizioni normative:
D. L. 4/2019 ARTICOLO 14-BIS LETTERE A E B

• I residui assunzionali sono relativi agli ultimi 5 anni;
• Nel periodo 2019-2021 è possibile computare le cessazioni dell’anno precedente e quelle programmate nelle medesima anuualità. L’assunzione del nuovo dipendente avviene comunque dopo la cessazione del vecchio dipendente.
L. 56/2019 ARTICOLO 3 COMMA 8
I concorsi banditi o che verranno banditi dalle PA nel periodo 2019-2021, relativi alle ordinarie facoltà assunzionali ( quindi quelle già programmate in forza di cessazioni), possono essere avviati senza fare ricorso alle procedure di mobilità ( artt. 30 e 34-bis D. Lgs. 165/2001). In ogni caso l’assunzione avviene dopo il 15/11/2019.
D. L. 34/2019 ARTICOLO 33 COMMA 2
I Comuni possono effettuare assunzioni coerenti con il piano triennale di fabbisogno e coerenti con gli equilibri di bilancio asseverato dai revisori, fino ad una spesa non superiore al volare soglia per classe demografica che verrà definita con un DM.

In sintesi:
1. I residui assunzionali sono relativi agli ultimi 5 anni e si possono conteggiare anche le cessazioni che avverranno nell’anno di riferimento. L’assunzione del nuovo dipendente avviene dopo la cessazione del vecchio.
2. Si possono avviare concorsi senza il previo ricorso alle procedure di mobilità.
3. Si deve comunque attende l’emanazione del DM, che fissa i valori sogli per classe demografica