AsproMonte ha scritto:Semmai con determinazione del responsabile del servizio
In particolare, le variazioni di esigibilità, le quali comportano la modifica degli stanziamenti di spesa e di entrata da un esercizio all'altro e la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato in spesa e in entrata (dell'anno o degli anni successivi), possono essere effettuate:
- in corso di esercizio, con determinazione del dirigente competente o del responsabile del servizio finanziario, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell'Ente, come previsto dall'articolo 175, comma 5-quater, del Dlgs n. 267/2000;
- all'inizio dell'esercizio successivo, mediante deliberazione della Giunta comunale di riaccertamento parziale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, nel solo caso in cui sia necessario prima del riaccertamento ordinario imputare correttamente all'esercizio in corso delle obbligazioni da incassare o da accertare entro il medesimo esercizio (punto 9.1 del principio contabile all. 4/2);
- con il riaccertamento ordinario dei residui, operazione posta in essere dai singoli dirigenti dell'ente che viene riepilogata nella deliberazione della Giunta comunale adottata per le conseguenti modifiche degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate (articolo 3, comma 4, Dlgs n. 118/2011).