FPV

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Messaggioda Robertsardinia » 20/01/2020, 9:02

Buongiorno,
ho approvato il bilancio ai primi di dicembre.
A fine dicembre il settore LLPP impegna per dei lavori che generano FPV.

Se ho ben capito, ora, vado a creare l'FPV sul 2019 e faccio una variazione al bilancio di previsione 2020 per l'FPV in entrata.

E' corretto?

Grazie
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Re: FPV

Messaggioda PINCOPALLO » 20/01/2020, 13:40

Si, ma la variazione al bilancio 2020 deve riguardare, oltre che l'entrata (FPV) anche la spesa (in pari misura).
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Re: FPV

Messaggioda Robertsardinia » 20/01/2020, 13:43

Si certo!!!

Grazie!!!
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Re: FPV

Messaggioda Robertsardinia » 22/02/2020, 22:48

La variazione è di giunta? Ci vuole parere del revisore? O posso farla con determinazione?
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Re: FPV

Messaggioda PINCOPALLO » 22/02/2020, 23:01

Si sarebbe potuto fare con determinazione, ma entro il 31 dicembre (art. 175, comma 5-quater, lettera b, del TUEL).
Essendo chiuso l'esercizio 2019, la competenza è della giunta (art. 175, comma 5-bis, lettera e, del TUEL).
In ambedue i casi non va richiesto il parere del revisore.
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Re: FPV

Messaggioda SOLVECOAGULA » 23/02/2020, 18:37

PINCOPALLO ha scritto:Si sarebbe potuto fare con determinazione, ma entro il 31 dicembre (art. 175, comma 5-quater, lettera b, del TUEL).
Essendo chiuso l'esercizio 2019, la competenza è della giunta (art. 175, comma 5-bis, lettera e, del TUEL).
In ambedue i casi non va richiesto il parere del revisore.


Scusate, qualcuno mi può chiarire quando va chiesto il parere del revisore?
Da quanto ne so, in caso di variazione per riaccertamento parziale - mentre in caso di variazione di esigibilità semplice no.

Ma cosa esattamente distingue una reimputazione/variazione per variazione di esigibilità da una variazione per riaccertamento parziale? Il mero fatto che il secondo è fatto per pagare o riscuotere prima del riaccertamento ordinario? E dunque in questo caso va chiesto il parere del revisore?

Qualcuno può spiegarmi, darmi delle linee distintive chiare, magari con un esempio?
Grazie.
SOLVECOAGULA
 
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Re: FPV

Messaggioda RMonti » 24/02/2020, 10:02

SOLVECOAGULA ha scritto:
PINCOPALLO ha scritto:Si sarebbe potuto fare con determinazione, ma entro il 31 dicembre (art. 175, comma 5-quater, lettera b, del TUEL).
Essendo chiuso l'esercizio 2019, la competenza è della giunta (art. 175, comma 5-bis, lettera e, del TUEL).
In ambedue i casi non va richiesto il parere del revisore.


Scusate, qualcuno mi può chiarire quando va chiesto il parere del revisore?
Da quanto ne so, in caso di variazione per riaccertamento parziale - mentre in caso di variazione di esigibilità semplice no.

Ma cosa esattamente distingue una reimputazione/variazione per variazione di esigibilità da una variazione per riaccertamento parziale? Il mero fatto che il secondo è fatto per pagare o riscuotere prima del riaccertamento ordinario? E dunque in questo caso va chiesto il parere del revisore?

Qualcuno può spiegarmi, darmi delle linee distintive chiare, magari con un esempio?
Grazie.


La reimputazione per variazione di esigibilità si effettua in corso d’anno, è di competenza del Responsabile del servizio oppure del Responsabile del servizio finanziario secondo la disciplina del regolamento di contabilità e può essere adottata fino al 31/12 ai sensi del combinato disposto del comma 3, lettera f) e del comma 5-quater, lettera b), dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000.

Non necessita del parere dell’Organo di revisione, al quale va comunque comunicata la determinazione per la verifica, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla variazione di bilancio (articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 267/2000).

Per il riaccertamento parziale dei residui è necessario distinguere quello che si effettua a bilancio di previsione approvato oppure in presenza di esercizio provvisorio.

Nel primo caso (bilancio approvato) la competenza è del Responsabile del servizio finanziario come previsto al punto 9.1 del principio contabile (allegato 4/2):

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.
La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.


Diversamente, in caso di esercizio provvisorio, sempre il principio contabile demanda la competenza alla Giunta:

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere
.

In questo caso, secondo quanto affermato dalla Commissione Arconet nella seduta del 24 maggio 2017 (punto n. 4), non necessita acquisire il parere del revisore:

In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2016).
Considerato che l’articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l’organo di previsione esprime il proprio parere su “tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione…..”, tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.
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Re: FPV

Messaggioda SOLVECOAGULA » 24/02/2020, 10:49

SOLVECOAGULA ha scritto:
RMonti ha scritto:Diversamente, in caso di esercizio provvisorio, sempre il principio contabile demanda la competenza alla Giunta:

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere
.

In questo caso, secondo quanto affermato dalla Commissione Arconet nella seduta del 24 maggio 2017 (punto n. 4), non necessita acquisire il parere del revisore:

In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2016).
Considerato che l’articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l’organo di previsione esprime il proprio parere su “tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione…..”, tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.


Prezioso questo ultimo passaggio...
Diciamo che sono un po' sorpreso dal fatto che un atto che di regola sarebbe di competenza del Responsabile del servizio finanziario CON il parere del revisore, e che per il fatto che si è in provvisorio è passato alla competenza della Giunta, sia esentato dal parere del revisore.
Mi spiego: è il fatto che è un riaccertamento (seppur parziale) a giustificare la necessità del parere del revisore. Pertanto il rafforzamento del passaggio all'organo competente della Giunta in caso della situazione particolare dell'esercizio provvisorio, non dovrebbe a mio avviso esimere dal parere del revisore, poichè la ragione per cui è necessario il parere, ovvero che sia un riaccertamento, permane nonostante il passaggio alla regia della Giunta.
Ovvero che si vada in Giunta è un'eccezione che però secondo me non dovrebbe esimere dal parere del revisore che si lega invece al fatto che si tratta di un riaccertamento.
Secondo me questo aspetto gli è sfuggito.

MA :D :D :D : benvenga il passaggio di Arconet che mi hai dato, perchè guarda caso è stata appena approvata
la scorsa settimana, dandole regolarità contabile, una delibera di giunta di riaccertamento parziale in provvisorio, senza aver acquisito il parere del revisore (sinceramente, mi sono scordato)... Secondo me qualquadra non cosa, ma se lo dice Arconet... :D :D :D
Ne prendo atto più che volentieri.

Pertanto: GRAZIE.
SOLVECOAGULA
 
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Re: FPV

Messaggioda SOLVECOAGULA » 24/02/2020, 11:45

POST SCRIPTUM e IN CORREZIONE ALL'ENTUSIASMO DEL MIO POST PRECEDENTE: a mio avviso il punto 4 della riunione Arconet citata si esprime sulla non necessità del parere del revisore per le variazioni di esigibilità che non siano contemporaneamente riaccertamenti (parziali) di residui con reimputazione.

Ho letto l'intero testo, è un po' ambiguo... ma secondo me parla delle variazioni di esigibilità per impegni e accertamenti non assunti, pertanto per casi diversi dal riaccertamento con reimputazione.

Diciamo che potrebbe essere più forte - in una lettura comunque moooolto stretta - il fatto che per il caso di riaccertamento parziale in provvisorio, il punto 9.1 non RIpete espressamente la necessità del parere del revisore, poichè dice solo che in caso di provvisorio, l'Organo competente è la Giunta...

Ma io - ripeto, in correzione all'entusiasmo prima dimostrato - temo - che il 9.1 vada letto così: il riaccertamento parziale è disposto con determinazione e necessita del parere del revisore.
SE SI E' in esercizio provvisorio, l'organo competente è la Giunta, ma ciò non toglie che vada mantenuto tutto l'impianto (e nulla di meno) come nel caso del bilancio già approvato.
Non v'è motivo, in altre parole, per cui dovrebbe passare alla Giunta perdendo per strada la necessità del parere del revisore.

A mio modesto avviso.
SOLVECOAGULA
 
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