Fpv - chiarimenti

Fpv - chiarimenti

Messaggioda kosta.matt » 20/01/2020, 18:38

L’fpv è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le risorse devono essere solo accertate ed esigibili o anche obbligatoriamente incassate nell’esercizio?

I contributi a rendicontazione generano fpv?

Grazie
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Re: Fpv - chiarimenti

Messaggioda AsproMonte » 20/01/2020, 18:45

Devono anche essere incassate ed i contributi a rendicontazione non generano FPV ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Fpv - chiarimenti

Messaggioda raffaelegranitto » 24/01/2020, 22:28

kosta.matt ha scritto:L’fpv è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Le risorse devono essere solo accertate ed esigibili o anche obbligatoriamente incassate nell’esercizio?
I contributi a rendicontazione generano fpv?
Grazie

Diversi miei post
In linea generale i contributi c/capitale erogati dalla regione e dallo Stato sono classificati come contributi a rendicontazione. Tali entrate devono essere contabilizzate, in base ai nuovi principi contabili, secondo l’andamento della correlata spesa e quindi devono essere imputate agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede, sulla base del crono programma, di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, in quanto il diritto di riscuotere il contributo - che ne determina l’esigibilità in base ai nuove regole contabili - sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa, non si costituisce il FPV
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Re: Fpv - chiarimenti

Messaggioda SOLVECOAGULA » 30/01/2020, 2:28

raffaelegranitto ha scritto:
kosta.matt ha scritto: ...

Diversi miei post
In linea generale i contributi c/capitale erogati dalla regione e dallo Stato sono classificati come contributi a rendicontazione. Tali entrate devono essere contabilizzate, in base ai nuovi principi contabili, secondo l’andamento della correlata spesa e quindi devono essere imputate agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede, sulla base del crono programma, di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, in quanto il diritto di riscuotere il contributo - che ne determina l’esigibilità in base ai nuove regole contabili - sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa, non si costituisce il FPV
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Abbi/abbiate pazienza, chiedo una specificazione..
Contributo regionale per opere pubbliche per 100.000, concesso con decreto regionale nel 2019, accertato per l'importo intero, non incassato nulla.
Progettazione aggiudicata, impegnata nel 2019, per 10.000. Progettazione tuttora in corso, esigibilita' nel 2020.
Per questa parte procedo con reimputazione di impegno e contestuale reimputazione di accertamento, sicuramente per l'importo di 10.000. No FPV. Ok.
Lavori relativi alla stessa opera previsti per 90.000: nel 2019 NON sono state avviate nemmeno formalmente le procedure per l'individuazione del soggetto esecutore.


Domanda numero 1)
Anche la parte non impegnata per lavori (90.000) segue la stessa logica reimputativa, con reimputazione dunque di tutto l'accertamento e della prenotazione d'impegno, dunque insieme 100.000? (Per inciso, le condizioni attualmente realizzatesi in spesa sono quelle del 5.4.9 (a+b+d)... )

In buona sostanza, il fatto che il contributo sia stato concesso per un tutt'uno per progettazione (aggiudicata) e lavori (non aggiudicati), è di per sé assorbente e mi consente di per sé di reimputare accertamento e prenotazione d'impegno per tutti i 100.000 (anche se i 90.000 non sono un impegno vero e proprio)?

Oppure i 90.000 vanno in Avanzo vincolato?


Domanda numero 2)
Nel 2020 la reimputazione (per 10.000 o tutti i 100.000) con deliberazione ovviamente giuntale, può essere fatta in ogni momento, anche prima del Riacc ordinario, per l'esigenza di proseguire con l'opera?
Grazie.
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Re: Fpv - chiarimenti

Messaggioda raffaelegranitto » 31/01/2020, 0:28

SOLVECOAGULA ha scritto:
raffaelegranitto ha scritto:
kosta.matt ha scritto: ...

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In linea generale i contributi c/capitale erogati dalla regione e dallo Stato sono classificati come contributi a rendicontazione. Tali entrate devono essere contabilizzate, in base ai nuovi principi contabili, secondo l’andamento della correlata spesa e quindi devono essere imputate agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede, sulla base del crono programma, di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, in quanto il diritto di riscuotere il contributo - che ne determina l’esigibilità in base ai nuove regole contabili - sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa, non si costituisce il FPV
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Abbi/abbiate pazienza, chiedo una specificazione..
Contributo regionale per opere pubbliche per 100.000, concesso con decreto regionale nel 2019, accertato per l'importo intero, non incassato nulla.
Progettazione aggiudicata, impegnata nel 2019, per 10.000. Progettazione tuttora in corso, esigibilita' nel 2020.
Per questa parte procedo con reimputazione di impegno e contestuale reimputazione di accertamento, sicuramente per l'importo di 10.000. No FPV. Ok.
Lavori relativi alla stessa opera previsti per 90.000: nel 2019 NON sono state avviate nemmeno formalmente le procedure per l'individuazione del soggetto esecutore.
Domanda numero 1)
Anche la parte non impegnata per lavori (90.000) segue la stessa logica reimputativa, con reimputazione dunque di tutto l'accertamento e della prenotazione d'impegno, dunque insieme 100.000? (Per inciso, le condizioni attualmente realizzatesi in spesa sono quelle del 5.4.9 (a+b+d)... )
In buona sostanza, il fatto che il contributo sia stato concesso per un tutt'uno per progettazione (aggiudicata) e lavori (non aggiudicati), è di per sé assorbente e mi consente di per sé di reimputare accertamento e prenotazione d'impegno per tutti i 100.000 (anche se i 90.000 non sono un impegno vero e proprio)?
Oppure i 90.000 vanno in Avanzo vincolato?
Domanda numero 2)
Nel 2020 la reimputazione (per 10.000 o tutti i 100.000) con deliberazione ovviamente giuntale, può essere fatta in ogni momento, anche prima del Riacc ordinario, per l'esigenza di proseguire con l'opera?
Grazie.

Contabilità
Anno 2019 : Entrata 100.000 Uscita 100.000
31/12/2019 cancellazione
Anno 2020 reimputazione
Anno 2020 : Entrata 100.000 Uscita 100.000
Per meglio rappresentare l'intervento nel bilancio di previsione 2020/2022 è preferibile variare il programma triennale con opera da iscrivere nell'annualità 2020.
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata va garantita anche in esercizio provvisorio, pertanto, nella fattispecie i nuovi principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nel corso dell'esercizio successivo, è possibile impegnare anche il secondo anno successivo dell'esercizio finanziario che si sta gestendo in esercizio provvisorio. Pertanto sono ammissibili le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione. Deliberazione Giunta comunale
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Re: Fpv - chiarimenti

Messaggioda SOLVECOAGULA » 31/01/2020, 10:34

Ti ringrazio, prezioso come sempre.
S
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