imu fallimento

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Messaggioda amcdl » 20/10/2017, 14:01

un curatore fallimentare ha portato a conoscenza che un contribuente è stato dichiarato fallito con sentenza depositata il 08.09.2017 ed entro il 08.11.2017 scade il termine per l'ammissione al passivo. Ora chiedo: PREMESSO che il suddetto contribuente non risulta aver versato l'acconto IMU 2017 posso ora emettere avviso di accertamento per l'omesso versamento ACCONTO imu 2017 e quindi successivamente alla notifica insinuarci al passivo? Grazie mille per l'aiuto.
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Re: imu fallimento

Messaggioda lucio guerra » 20/10/2017, 21:13

concordare la procedura con il curatore fallimentare, di norma :
a) accertamento per il periodo antecedente all'apertura del fallimento
b) dall'apertura del fallimento in avanti è la procedura stessa che dovrebbe occuparsi del versamento dell'imposta senza accertamento
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Re: imu fallimento

Messaggioda FINTRIBUTI2013 » 08/11/2017, 12:37

Fallimento aperto il 12 luglio 2012. Il nostro comune si è insinuato correttamente al passivo. Adesso il curatore ha chiesto all'ufficio di pagare una quota, in quanto hanno venduto degli immobili.
- si devono calcolare sanzioni e interessi?
- per il 2012 è dovuta la quota Stato?
- essendo un'immobiliare, per gli anni 2014 e successivi gli immobili invenduti devono essere assoggettati a TASI?
Grazie
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Re: imu fallimento

Messaggioda lucio guerra » 08/11/2017, 13:17

concordare con il curatore
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Re: imu fallimento

Messaggioda davide79 » 09/11/2017, 9:56

FINTRIBUTI2013 ha scritto:Fallimento aperto il 12 luglio 2012. Il nostro comune si è insinuato correttamente al passivo. Adesso il curatore ha chiesto all'ufficio di pagare una quota, in quanto hanno venduto degli immobili.
- si devono calcolare sanzioni e interessi?
- per il 2012 è dovuta la quota Stato?
- essendo un'immobiliare, per gli anni 2014 e successivi gli immobili invenduti devono essere assoggettati a TASI?
Grazie


In ordine:
1. entro tre mesi dal decreto di trasferimento deve essere pagata l'imposta maturata nel periodo fallimentare,
senza sanzioni ed interessi. E' un versamento normale, cambia solo la scadenza (art. 10 c. 6 d.lgs. 504/92)
2. di conseguenza, essendo un versamento ordinario, è dovuta la quota Stato
3. in teoria, la norma ad hoc sopra riportata riguarda solo l'IMU. Di conseguenza la TASI andrebbe versata durante il periodo fallimentare. Nella pratica, non succede mai.
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Re: imu fallimento

Messaggioda FINTRIBUTI2013 » 09/11/2017, 10:19

Grazie mille!
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