esenzione imu forze armate

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Messaggioda paco80 » 13/06/2016, 9:28

Buongiorno avendo letto le altre discussioni in merito, l'unico dubbio riguarda proprio la parte iniziale della norma facendo riferimento ad "un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare". E quindi un militare che ha le caratteristiche previste dalla norma e che risiede a Benevento in affitto, ma possiede un'abitazione non locata a Caserta ed un'altra invece locata a Roma, solo quella di Caserta è considerata abitazione principale e quindi esente, mentre su quella di Roma paga IMU, Giusto?
Grazie
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda lucio guerra » 13/06/2016, 10:25

ritengo sia corretto
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda Vanzini » 14/06/2016, 12:23

Ne approfitto del post per sottoporvi un quesito che mi è arrivato ieri per email:
come anticipatole nel ns. colloquio telefonico di ieri mattina, le prospetto qui di seguito una fattispecie in riferimento alla quale avrei bisogno di un chiarimento sull’applicabilità dell’esenzione IMU e TASI ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera D del D.L. 201/2011.
Il soggetto in questione, è un appartenente alle Forze Armate (nello specifico: Esercito) in servizio permanente effettivo in forza ad una caserma di xxxx.
Egli ha la residenza anagrafica in un Comune della Calabria, regione in cui possiede, a titolo di proprietà, per una piccola quota, alcuni fabbricati abitativi, tutte “seconde case”, in riferimento ai quali versa regolarmente l’IMU e la TASI ai Comuni di competenza. Il soggetto in questione, inoltre, possiede anche una quota parte di un fabbricato abitativo a Napoli, a titolo di nuda proprietà.
Nel mese di Febbraio 2016, il soggetto in esame ha acquistato, nel Comune di San Clemente, una abitazione categoria A/3, ed un garage categoria C/6, quest ultimo adibito a pertinenza dell’abitazione, entrambi ubicati nel medesimo edificio. Si precisa, inoltre, che il soggetto dimora abitualmente nella summenzionata abitazione in San Clemente (che quindi non è locata), pur avendo la residenza, come già indicato prima, in Calabria, e che lo stesso soggetto, ad eccezione dei due fabbricati appena descritti, non possiede alcun altro immobile nel Comune di San Clemente.
Alla luce delle informazioni fin qui riportate, le chiedo cortesemente di chiarire se al soggetto esaminato è applicabile o meno l’agevolazione prevista ai fini IMU e TASI per gli appartenenti alle Forze Armate, prevista dal sopra richiamato art. 13, comma 2, lettera D del D.L. 201/2011, che recita testualmente: “L'imposta municipale propria non si applica, altresì: ….. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”
In sostanza, quale è il significato da attribuire alla locuzione “a un unico immobile” contenuta nella norma sopra illustrata ? Si deve intendere nel senso che l’esenzione IMU/TASI è applicabile, fermo restando gli altri requisiti, ad un solo immobile, ma che il contribuente può essere anche proprietario di altri immobili nel territorio nazionale, oppure è da intendersi nel senso più restrittivo, e cioè che la suddetta esenzione spetta solo a condizione che il contribuente appartenente alle Forze Armate sia proprietario di un immobile soltanto (nel qual caso, però, a parere dello scrivente, si verificherebbe una discriminazione rispetto a tutti gli altri contribuenti che, pur avendo il possesso di più immobili, possono sempre godere dell’esenzione IMU/TASI per il fabbricato in cui hanno l’abitazione principale) ?
In sintesi, il fatto che il soggetto in esame sia proprietario, sebbene per piccole quote, di altri immobili al di fuori del Comune di San Clemente, è rilevante o meno ai fini dell’applicabilità , nel suo caso, dell’esenzione IMU e TASI per l’anno 2016 e per gli anni successivi con riferimento al Comune menzionato ?

Che ne pensate?
V. R.
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda lucio guerra » 14/06/2016, 13:08

l'agevolazione si può applicare ad un solo immobile ... questo è il senso
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda Vanzini » 14/06/2016, 14:16

Dato però che lui vive a San Clemente per lavoro, mantenendo la residenza in Calabria c'è la possibilità che applichi l'agevolazione anche nel Comune di residenza, eludendo cosi il fisco. Mi chiedevo se c'è la possibilità di impedire che ciò avvenga.
V. R.
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda lucio guerra » 14/06/2016, 14:46

l'importante è che .. l'agevolazione sia applicata ad un solo immobile ...
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda A380 » 15/06/2016, 15:16

Ho lo stesso problema,

riporto di seguito estratto delle FAQ IMU TASI del MEF del 04/06/2014

21) Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?
Risposta:
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
 il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.


Che senso ha allora scrivere posseggano un unico immobile ? Non si potrebbe intendere che il contribuente deve possedere un unico immobile ?
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda lucio guerra » 15/06/2016, 16:33

Riporto la mia ricostruzione, perchè altrimenti non ne vedrei proprio il senso, che è discordante con le faq mef che hai indicato :

IMMOBILI AIRE

INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014 A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RISOLUZIONE 10/DF DEL 05-11-2015

Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

Per evidente analogia di norme scritte sempre male, ritengo personalmente :

IMMOBILI FORZE ARMATE

COMMA 707, LEGGE N. 147 DEL 2013
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;

Pertanto ritengo che :

nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, potrà considerare l’immobile di Palermo quale abitazione principale, per il quale quindi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e considerare le eventuali altre proprietà, invece, come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda A380 » 15/06/2016, 16:39

grazie ! Sì, effettivamente non avrebbe logica
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Re: esenzione imu forze armate

Messaggioda paco80 » 20/06/2016, 9:08

Buongiorno sono perfettamente daccordo con lei, ma se all'ufficio tributi la pensano diversamente, come posso tutelarmi una volta presentata la dichiarazione in esenzione ed evitare che tra qualche anno mi arrivi un ingiusto avviso di accertamento, grazie ancora.
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