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Cosap minimo per aziende erogatrici pubblici servizi

MessaggioInviato: 20/03/2017, 14:11
da 57albealbe
Salve a tutti.
Il canone annuo per i Comuni fino a 20.000 abitanti previsto nella lettera f) del 2° comma dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 come sostituito dall’articolo 18 – comma 1 - della legge 23 dicembre 1999 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, originariamente era di € 0,77 ed è rivalutabile (oggi è di € 1,01882) sulla base dell'indice Istat annuale. Tale canone è da versare, comunque, nella misura minima di € 516,46.
Purtroppo dalla normativa non emerge chiaramente se anche il valore minimo di € 516,46 debba essere rivalutato (oggi sarebbe di € 712,23) e, perciò, gradirei conoscere da parte vostra come vi state comportando ovvero se avete mai richiesto alle società concessionarie del sottosuolo il conguaglio per la rivalutazione e, naturalmente, come sia andata a finire.

Re: Cosap minimo per aziende erogatrici pubblici servizi

MessaggioInviato: 20/03/2017, 15:21
da lucio guerra
non richiesto

TOSAP SERVIZI PUBBLICI SOTTOSUOLO...NUMERO UTENTI?

MessaggioInviato: 18/01/2018, 18:00
da emanuela72
Gentili, disturbo ancora...
sto riordinando l’archivio TOSAP, la cui gestione non è più affidata a concessionario, ed è emerso che il nostro vecchio ma vigente regolamento comunale ai fini TOSAP per le occupazioni permanenti sottosuolo dei servizi pubblici prevede il calcolo del dovuto in base ai km lineari o frazioni occupati da cavi e condotti. Tuttavia da ricerche in internet ho trovato che è possibile calcolare non solo la COSAP ma anche la TOSAP in base al numero degli utenti.

PROBLEMA 1: Mi sembra di aver capito che deve pagare la TOSAP solo il proprietario della rete. Ad esempio TELECOM ITALIA, in qualità di unico proprietario dell'infrastruttura e non in qualità di gestore del contratto con l'utente finale. In tal caso però come può TELECOM ITALIA conoscere il numero esatto degli utenti finali, visto che questi hanno contratti con molteplici e altri gestori di telefonia fissa?

PROBLEMA 2: come verificare la dichiarazione del contribuente in ordine al numero degli utenti?

Grazie mille

Re: Cosap minimo per aziende erogatrici pubblici servizi

MessaggioInviato: 18/01/2018, 19:37
da 57albealbe
Riporto la circolare Anci che può essere utile per chiarire le idee.
Oggetto: Canoni patrimoniali non ricognitori: Il Consiglio di Stato boccia il TAR Lombardia
e conferma il cumulo con la COSAP/TOSAP.
Il canone patrimoniale non ricognitorio è quel provento che i Comuni hanno titolo ad
incassare per tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio o del patrimonio
stradale, in base alle previsioni dell’art. 27 del D. L.vo n. 285 del 1992. La sua
denominazione è legata al fatto che al contrario dei proventi “ricognitori”, la cui funzione
è unicamente di riconoscere il diritto di proprietà dell’ente senza relazioni con i benefici
dell’uso del bene, quello “non ricognitorio” costituisce in sostanza un corrispettivo per
l’uso particolare del suolo pubblico e nel determinarne la misura si deve avere riguardo,
tra l’altro, alla concreta utilità che l’utilizzatore ne ricava. A titolo d’esempio sono soggetti
a questo tipo di canone la cartellonistica pubblicitaria, le frecce pubblicitarie, l’arredo
urbano, l’illuminazione pubblica, nonché i cosiddetti sottoservizi (reti luce e gas) ed infine
le reti tecnologiche (fibre ottoche, telecomunicazioni, ecc.), con tutte le loro tipiche
infrastrutture (cabine, tralicci, manufatti di qualsiasi tipo). Proprio in ragione
dell’ampiezza e della varietà di questi possibili cespiti si è originato un consistente
contenzioso, che ha riguardato queste questioni:
a) se il Comuni fossero facoltizzati a richiedere tale canone solo sulla base della norma e
del proprio regolamento o se occorresse anche una specifica previsione contenuta nei
singoli provvedimenti di autorizzazione o concessione del suolo;
b) sui rapporti, di cumulo o di reciproca esclusione, tra questo canone e la TOSAP;
c) sui criteri di quantificazione.
Il Tar della Lombardia con una serie di decisioni dell’inizio di quest’anno (tra le quali la n.
260 del 22 gennaio 2015) si era espresso a favore degli utenti e quindi della tesi più
restrittiva su tutte le questioni indicate. Queste decisioni sono state però sospese dal
Consiglio di Stato (Sez. V, Ord. N. 3214 del 16 luglio 2015 e altre di analogo tenore), con
una serie di ordinanze cautelari di uguale tenore nelle quali si afferma la legittimità dei
regolamenti comunali contestati, richiamando i principi già in precedenza affermati con
la sentenza della stessa sezione 31 dicembre 2014 n. 6459. In tale giudizio, in cui si
contestava la pretesa di applicazione del canone da parte del Comune alla Società
interessata per la posa di una rete di fibra ottica, si era in particolare affermata la
possibilità del cumulo, in applicazione dell’art. 93 del D. L.vo n. 259 del 2003. Norma
specificatamente dettata per le reti di comunicazione elettronica ma che i giudici del
Consiglio di Stato interpretano come espressione di una regola applicabile anche a tutte
le altre tipologie di cespiti.
Si deve rammentare, da ultimo, che il canone può essere determinato
dall’Amministrazione con cadenza annuale, come a suo tempo chiarito dalla Circolare
MEF n. 43 del 20 febbraio 1996.


Quindi il Cosap è sostitutivo della Tosap e applicare a uno di questi istituti anche il canone patrimoniale non ricognitorio è alquanto rischioso perché c'è una folta giurisprudenza al riguardo che ne contraddice la facoltà di applicazione.
Per quanto riguarda il numero degli utenti della telefonia, penso che Tim sia al corrente di quante siano anche se il gestore è un'altro perché tutti passano dalle sue infratrutture/armadi. Il problema, semmai, è quello di come fare a controllare se il dato da loro comunicato è veritiero e aggiornato. Anche io non l'ho risolto nonostante me lo sia posto da qualche anno. Forse bisognerebbe provare ad interpellare l'AGCOM per le telecomunicazioni e l'ARERA per il gas ed energia elettrica.

Re: Cosap minimo per aziende erogatrici pubblici servizi

MessaggioInviato: 18/01/2018, 19:56
da emanuela72
Grazie mille. Pertanto si applico SOLO cosap (€ 1,0365 x n. utenze) in sostituzione della TOSAP. Mi attivo per cercare di verificare la correttezza del numero degli utenti. Grazie di cuore della dritta.

Re: Cosap minimo per aziende erogatrici pubblici servizi

MessaggioInviato: 18/01/2018, 20:37
da 57albealbe
Si ma il Cosap deve essere stato regolamentato a suo tempo, altrimenti si applica ancora la Tosap.

Re: Cosap minimo per aziende erogatrici pubblici servizi

MessaggioInviato: 19/01/2018, 10:18
da emanuela72
Il Comune applica ancora la TOSAP....