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IMU inagibilità immobili ubicati in comuni fuori dal cratere

MessaggioInviato: 23/06/2017, 15:40
da duna
Per i fabbricati inagibili in seguito al terremoto ubicati nei comuni diversi da quelli del «cratere», secondo un’interpretazione letterale della norma vige la riduzione IMU nella misura del 50%

Il comma 2, dell’art. 1, del D.L. 189/2016 stabilisce:
le misure del presente decreto possono applicarsi anche a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate diversi da quelli degli allegati 1 e 2 che dimostrino il nesso di casualità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, comprovata da perizia asseverata

Il comma 16, dell’art. 48, del D.L. 189/2016 nello stabilire l’esenzione IMU E TASI dei fabbricati di cui all’art. 1 ricomprende quindi anche i fabbricati inagibili per terremoto ubicati nei comuni diversi dal cratere.

Dal momento che la norma stabilisce “possono applicarsi” l’esenzione è automatica, su presentazione di perizia asseverata oppure è il Comune che si deve esprimere, tramite l’organo deliberante, in merito all’applicazione della suddetta esenzione?

I contribuenti che alla data del 30/giugno/2017 non riescono a presentare la suddetta perizia che dimostri il nesso di causalità con gli eventi sismici che tipo di trattamento hanno?

Re: IMU inagibilità immobili ubicati in comuni fuori dal cra

MessaggioInviato: 23/06/2017, 15:56
da lucio guerra
Non conosco la norma specifica per il terremoto non operando in tali comuni .. mi spiace

Re: IMU inagibilità immobili ubicati in comuni fuori dal cra

MessaggioInviato: 26/06/2017, 9:52
da SaraTrib
Ad un corso tenutosi giovedì ad ascoli piceno è stato trattato questo argomento, il "possono applicarsi" dovrebbe essere riferito alla facoltà dei comuni di concedere l'esenzione (delibera), seppur negli stessi comuni, al momento, il ministero non riconosca un trasferimento imu per gli immobili inagibili a seguito di sisma.
Alcuni comuni nella mia zona, in mancanza di chiara disposizione di legge, concedono l'esenzione classica al 50% della base imponibile.
Il termine del 30.06 è ordinatorio, tuttavia sono trascorsi dieci mesi dal primo sisma, se non c'è un'ordinanza sindacale, non so cosa aspettino a presentare dichiarazione.