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Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 20/03/2019, 17:24
da DanieleZ
....quindi alla fine è "assimilata" alla prima casa l'abitazione se due coniugi sono vivi e sono aire, mentre non è "assimilata" alla prima casa se uno dei due muore e il coniuge superstite rimane aire con la quota maggiorata? continuo a non vedere differenze tra i due casi, scusate..

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 21/03/2019, 9:17
da lucio guerra
alla morte di uno dei 2 coniugi non si forma il diritto d'abitazione art.540 in quanto la casa non era ABITATA in maniera prevalente e duratura dalla famiglia, ma godeva solamente di una assimilazione di legge "agevolazione" qualora la stessa non fosse locata e quindi (vuota)

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 21/03/2019, 9:47
da DanieleZ
perfetto, questo ora mi è chiaro; però l'abitazione è ancora non locata e vuota, ma l'assimilazione non è più possibile nonostante le condizioni siano le stesse di prima?
Un Aire che ha un immobile ed è pensionato estero dal 2015 ne può godere, mentre nel mio caso no?

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 21/03/2019, 10:38
da lucio guerra
- dal 2015 l'assimilazione non è più possibile

- INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014 A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 21/03/2019, 11:02
da DanieleZ
Perfetto, non la chiamerò più assimilazione.

Ma ricapitolando, questa mia benedetta Aire con la sua casetta con 4/6 di proprietà e i suoi 2 figli con 1/6 ciascuno, tutti Aire in Francia, come devono considerare il loro immobile vuoto nel 2014 e poi dal 2015?
Da quanto detto, nel 2014 devono pagarla in quanto non prevista nessuna agevolazione ognuno con la sua quota (e i figli non possono dire che lei è piena proprietaria quale coniuge superstite), mentre dal 2015 lei (se pensionata estera) la considera come abitazione principale con la sua sola quota mentre i 2 figli (non pensionati) pagano l'immobile con la loro quota (e anche qui non possono dire che la casa è al 100% della madre quale coniuge superstite).
E' tutto corretto?

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 21/03/2019, 15:39
da lucio guerra
è corretto

1) per l'annualità 2014 ognuno versa per la propria quota come "fabbricato a disposizione) 4/6 - 1/6 - 1/6
La facoltà di assimilazione nel 2014 è stata SOPPRESSA per legge, IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014

pertanto le unità immobiliari sono da considerarsi "altri fabbricati" con applicazione dell'aliquota di base senza detrazioni

2) con lo stesso DL CASA DL 47-2014 è stato inoltre stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

pertanto lei (se pensionata estera) la considera come abitazione principale con la sua sola quota mentre i 2 figli (non pensionati) pagano l'immobile con la loro quota (e anche qui non possono dire che la casa è al 100% della madre quale coniuge superstite).

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 21/03/2019, 16:02
da DanieleZ
grazie mille!

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 28/03/2019, 11:52
da alfalimapapa
buongiorno
interessante tutta questa disamina sugli AIRE e quindi per concluderla vi chiedo riguardo al caso in esame:
e per la TARI ?

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 28/03/2019, 16:21
da lucio guerra
DL 47-2014 "DL casa" - 20-05-2014 - Articolo 9-bis. Comma 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1 (AIRE), le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Re: IMU DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE

MessaggioInviato: 29/03/2019, 9:09
da alfalimapapa
anche se alcuni degli eredi (figli) non sono pensionati aire? e' sufficiente che uno abbia i requisiti?