NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

Messaggioda BENEDETTA TONARELLI » 16/01/2019, 11:26

IL COMUNE HA PROVATO A NOTIFICARE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU AD UNA SOCIETA' LA QUALE RISULTA ESSERE ATTIVA:
1) CON RACCOMANDATA A/R ALLA SEDE LEGALE DELLA DITTA, LA RACCOMANDATA E' TORNATA AL MITTENTE CON LA DICITURA " SCONOSCIUTA",
2) TRAMITE PEC , COMUNICATA AL COMUNE DALLA SOCIETA' E VERIFICATA SU INIPEC, LA PEC RISULTA NON RECAPITATA.
3) TRAMITE RACCOMANDATA A/R AL LEGALE RAPPRESENTANTE, LA RACCOMANDATA E' TORNATA AL MITTENTE CON LA DICITURA " IRREPERIBILE". DA ACCERTAMENTI PRESSO L' UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI RESIDENZA RISULTA ESSERE CORRETTA LA RESIDENZA, MA SONO IN CORSO ACCERTAMENTI PER LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA'.
COME POSSO PROCEDERE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI?
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Re: NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

Messaggioda lucio guerra » 16/01/2019, 11:46

Articolo 143 Codice di procedura civile
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Re: NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

Messaggioda tanino » 19/01/2019, 10:44

Non avendo la firma digitale, posso notificare un Avviso di Accertamento IMU ad una Società tramite PEC scannerizzando l'Avviso di Accertamento?
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Re: NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

Messaggioda lucio guerra » 19/01/2019, 11:38

Meglio prendere una firma digitale
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Re: NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

Messaggioda AsproMonte » 22/01/2019, 16:45

tanino ha scritto:Non avendo la firma digitale, posso notificare un Avviso di Accertamento IMU ad una Società tramite PEC scannerizzando l'Avviso di Accertamento?


Non ha nessun valore ... la notifica vale solo se l'atto è firmato digitalmente ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

Messaggioda tanino » 09/03/2019, 13:21

L’atto è valido se ha comunque raggiunto il suo scopo
Data: 01/03/19 Categoria: Rassegna Stampa Testata: Italia Oggi
Per la cassazione la trasmissione di documenti in estensione .doc non è di per sé nulla
Di Tommaso Ventre*

Volendo parafrasare la celebre canzone dei Queen potremmo affermare che «The show must go on» possa assurgere ad estrinsecazione del principio sancito dall'art. 156 del c.p.c. secondo cui «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».

Con l'evoluzione ordinamentale degli strumenti di notifica gli operatori del diritto sono stati chiamati ad operazioni ermeneutiche fondate non sui classici canoni giuridici ma sulla realtà «virtuale» dei nuovi strumenti informatici utilizzati per assicurare la conoscenza legale degli atti.

E così, dopo discordanti pronunce di merito delle Commissioni Tributarie volte a far prevalere vizi formali legati alla estensione dei file notificati a mezzo Pec una importante Ordinanza della Corte di cassazione (civile ordinanza n. 4505/2019, sez. 6) chiarisce in maniera ancora più ampia la problematica del formato dei file nelle notifiche telematiche.

La questione oggetto dell'intervento degli Ermellini, pur nascendo in un ambito diverso, è di sicuro interesse anche per le ricadute che può avere nei giudizi aventi ad oggetto atti di imposizione tributaria. Con la predetta Ordinanza è stato infatti ribadito il principio secondo cui «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica - nella specie, in «estensione.doc», anziché «formato.pdf' - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale».

E tale statuizione altro non è che la condivisione e ulteriore specificazione di un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, a giudizio della quale «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014)».

Nel caso di specie, e sotto il profilo sostanziale, l'eccepita irrituale notificazione non aveva comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa né si era concretizzata in una difformità dell'atto notificato mediante la consegna telematica avvenuta a mezzo Pec rispetto all'originale depositato, con la conseguenza che la Corte arriva ad affermare il principio secondo cui «è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».

Sicché si può concludere come l'estensione del file non assuma dirimente valore giuridico nella misura in cui l'atto nello stesso contenuto riesca a raggiungere il proprio fine.
tanino
 
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Re: NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO

Messaggioda michelagaiaschi » 23/04/2019, 17:09

Buongiorno a tutti
se dopo tutte le ricerche effettuate con l 'ordinaria diligenza e i tentativi andati a vuoi di notifica alla società
si potrebbe procedere alla notifica ex art 140 c.p.c. la quale si perfeziona - dopo il compimento delle formalità del deposito dell'atto da notificare nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario - con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia di detto deposito.
Rimane invece irrilevante l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario ovvero l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal medesimo o da altra persona legittimata.
Per di piu in un eventuale contenzioso con la societa avante ad oggetto l'avviso di accertamento l'Ente sarebbe parato in quanto qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme dell’ art. 140 cpc , ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente la sola spedizione , ciò in aderenza con quanto statuito dallo Statuto dei diritti del contribuente ( art.6 c.1), in quanto l’Amministrazione finanziaria deve assicurare la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
In questo modo si risolverebbe il problema dell'invio con la pec e della conseguente firma digitale
Saluti a tutti
m.g.
michelagaiaschi
 
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