tari agriturismo

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Messaggioda ilariab » 14/03/2019, 15:18

Buongiorno,

alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019, che fa presente che gli agriturismi non possono essere assimilati agli alberghi, includendoli nella stessa categoria e applicando la stessa tariffa, come occorre comportarsi?
Nel nostro Comune finora, non essendoci una categoria per agriturismo, abbiamo applicato il principio della categoria più affine ovvero albergo con ristorante, modulando la tariffa con i coefficienti minimi.

Ilaria
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Re: tari agriturismo

Messaggioda lucio guerra » 14/03/2019, 17:30

nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 vien indicato

.. Le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel Regolamento una o più sottocategorie, sulla base appositi parametri relativi al contenuto delle prestazioni fornite, considerando , ad esempio, il numero dei pasti o di clienti ospitabili e la stagionalità dell’attività: sottocategorie d’altronde espressamente consentite ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660, l. n. 147 del 2013, considerando il favore legislativo verso le iniziative di valorizzazione del settore, ex art. 1 l. n. 96 del 2006.

-- i commi 659 e 660 non parlano di sottocategorie, ma :

659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

PERTANTO E', COME SPESSO ACCADE, MOLTO DISCUTIBILE LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

personalmente continuo ad applicare la seguente norma regolamentare :

4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

ANCHE IFEL E ANUTEL

Alcune sentenze sull’inquadramento delle categorie
• Agriturismi (sentenza TAR Brescia, n. 628 del 06/05/2015):
• Corretto l’inquadramento come albergo con ristorante, albergo senza ristorante o
ristorante, a seconda della tipologia
• In mancanza di una categoria specifica si ricorre a quella più affine per la produttività
dei rifiuti
• Gli schemi tributari sono autonomi e in ciascuno di essi va inquadrato l’agriturismo,
senza che rilevino le diverse classificazioni amminitrative dell’agriturismo e senza che
rilevi il fatto che lo stesso rientri tra le attività connesse a quelle agricole
• L’art. 2, c. 5, del D.Lgs 96/2006 definisce il reddito dell’agriturismo come agricolo ad
ogni fine che non sia fiscale
• L’agriturismo realizza i presupposti della TARI (possesso o detenzione di locali o aree)
• L’agriturismo non è un’utenza domestica ma non domestica, poichè attività
imprenditoriale, i cui rifiuti sono quindi speciali assimilati (o assimilabili)
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