da Kaleb » 18/01/2020, 21:45
Per gli atti cartacei notificati a mezzo posta, in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto di difesa ex art. 24 Cost., si assiste ad una scissione del momento perfezionativo: la notifica per l'ufficio impositore è perfezionata, al fine di prevenire le decadenze di legge, con la consegna all'ufficio postale/corriere privato per la spedizione (che deve essere provata con attestazione di chi spedisce: ricevuta raccomandata a ricalco oppure distinta postale); per il destinatario si perfeziona, ai fini della decorrenza dei termini di ricorso e/o scadenza, con il ricevimento o con il decorso dei termini di compiuta giacenza in mancanza di ritiro. Per gli atti digitali notificati a mezzo PEC (se la consegna va a buon fine) dipende dalla data e ora certificate dalle ricevute telematiche di accettazione e di consegna rilasciate dai gestori dei server di posta; se non va a buon fine esiste una procedura complessa, logorroica e astrusa che non consiglio: meglio optare per una raccomandata A/R.