da Samuele77 » 23/06/2017, 21:04
Nel pubblico impiego contrattualizzato, senza contratto individuale stipulato in forma scritta ad substantiam non nasce alcun rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147; Sez. I, 3 luglio 2002, n. 1849; Cass. civ., II, 25 novembre 2003, n. 17891 T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. III, sentenza 23 ottobre 2013, n. 1920).
Peraltro, anche senza scomodare fior di giurisprudenza, basta sapere che la forma scritta è necessaria a pena di nullità per qualsiasi contratto di cui è parte una pubblica amministrazione (principio generale pacificamente condiviso, oltre che norma positiva da quasi un secolo a questa parte, da RD 2440/1923 e RD 827/1924 in poi), per arrivare alla stessa conclusione.