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ANF

MessaggioInviato: 13/06/2016, 10:42
da AGO
nel conteggio del reddito complessivo ai fini della richiesta assegno nucleo familiare, va sommato il reddito indicato nel punto 511 della cu rilasciata da inps dove, nelle note, questa cu è relativa a "CIG" (si tratta di emolumenti pagati da INPS relativi a "solidarietà")?
grazie

Re: ANF

MessaggioInviato: 14/06/2016, 8:25
da Paolo Gros
Redditi da dichiarare. Sono compresi tra i redditi da dichiarare nel modello da presentare al datore di lavoro annualmente oppure all’Inps, i seguenti redditi:

assoggettabili all'IRPEF (al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.

Tra i redditi assoggettabili all’Irpef devono essere compresi:

• quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.);

• i redditi prodotti all’estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef;

• i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);

• gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli).

Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno.

Redditi esclusi dal calcolo ANF. Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, i seguenti redditi:

redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio;
indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
erogazioni liberarli non superi a 258,23 euro;
i trattamenti di famiglia comunque denominati;
i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
l'indennità per ciechi parziali;
l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
le pensioni di guerra;
l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.

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