applicazione art.23 comma 2 DLgs 75/2017

applicazione art.23 comma 2 DLgs 75/2017

Messaggioda an.bal » 19/09/2017, 13:29

l'art.23 comma 2 DLgs 75/2017 prevede che a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017, l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo' superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.

l'eventuale decurtazione del fondo deve riguardare la parte stabile e/o la parte variabile ...e secondo quale modalità??
in applicazione delle precedenti limitazioni la decurtazione era stata fatta sulla parte stabile e variabile in proporzione al loro importo ...
an.bal
 
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