Divieto reformatio in pejus sì o no?

Divieto reformatio in pejus sì o no?

Messaggioda ROBY72 » 20/03/2018, 16:00

Buongiorno a tutti. Vi chiedo gentilmente di aiutarmi a capire come mi devo comportare nel caso che vado a esporre:
In esito ad un concorso pubblico indetto dal Comune per una categoria D1, è risultato vincitore un dipendente dello stesso ente già inquadrato in categoria C5.
E' notorio che il trattamento economico di una categoria C5 sia più alto di quello di una categoria D1.
Mi chiedo pertanto:
1) E' corretto riconoscere al dipendente vincitore nel momento dell'inquadramento alla categoria D1 la differenza economica tra le due categorie come assegno ad personam riassorbibile? Tenendo oltretutto conto del fatto che trattasi di concorso pubblico?
2) L'abolizione del divieto della reformatio in pejus sancita dall'art. 1 comma 458 della Legge 147/2013 ha effetto anche per il personale degli Enti locali oppure tale abolizione dovrebbe essere prevista dal Contratto Nazionale di comparto, cosa che io non ho trovato?
Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà rispondere.
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Re: Divieto reformatio in pejus sì o no?

Messaggioda AsproMonte » 22/03/2018, 18:19

In caso di progressioni verticali mi pare sia riconosciuto il diritto al mantenimento del trattamento economico a livello pecuniario per cui per analogia farei lo stesso ragionamento :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Divieto reformatio in pejus sì o no?

Messaggioda gsalurso » 22/03/2018, 19:44

Il divieto di reformatio in peius per il pubblico impiego era disciplinato dall'articolo 202 del DPR n. 3/57, secondo cui “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”.
Con l'abrogazione dell'art.202 del DPR n.3/1957 e dell'art.3, comma 57, della l. 537/93, da parte dell'articolo 1, comma 458, della l. n. 147/2013, la norma da cui conseguiva il principio del divieto di reformatio in peius è venuta meno dall' 1/1/2014.

Diverso è il caso in cui specifiche norme prevedono la conservazione del trattamento economico. ad es.:
  1. progressione verticale, per il quale l'art.15 del CCNL 31/3/99 prevede che "il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica"
  2. mutamento mansioni per inidoneità fisica per cui è previsto, dall'art. 4 L.68/1999, che "Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu' favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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