da onda_blu » oggi, 10:22
Ai fini delle variazioni anagrafiche, va trasmessa al Comune di attuale residenza degli sposi, verificabile da ANPR (non a quello di residenza al momento del matrimonio, che potrebbe essere cambiato 10 volte, e che è errato, in quanto il Comune di residenza al momento del matrimonio dovrebbe poi inoltrarla al Comune di effettiva residenza...con il rischio anche che la comunicazione vada persa).
Per il semplice motivo che competente alla variazione anagrafica è il solo Comune di attuale residenza. I Comuni di precedente residenza non possono fare alcuna variazione in ANPR, e la loro posizione anagrafica storica è cristallizzata al momento dell'emigrazione della persona.
Il Comune che ha l'atto di matrimonio, che riceve un atto di divorzio, dovrà provvedere a comunicare al Comune di nascita degli sposi (o meglio al Comune che ha il loro atto di nascita, che per i nati all'estero e per i natio in Italia e registrati dal 1997 potrebbe anche non coincidere con quello di nascita) per la prevista annotazione a margine dell'atto di nascita, all'eventuale altro Comune di trascrizione del matrimonio, ed ai Comuni di residenza attuali degli sposi per la variazione anagrafica.