La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge fin

La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge fin

Messaggioda Giovannino60 » 04/12/2015, 11:30

La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge fino a quale percentuale può arrivare?

Grazie
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda lucio guerra » 05/12/2015, 14:25

5 per cento
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda Giovannino60 » 05/12/2015, 15:50

Questo è quanto prevede l'art. 132 del codice ma per i lavori ma non per i servizi e forniture
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda lucio guerra » 05/12/2015, 17:00

È la stessa percentuale... anche per i servizi
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda Giovannino60 » 05/12/2015, 21:03

Dov'e il punto della legge dove si evince questo?
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda lucio guerra » 05/12/2015, 21:51

Le varianti nei contratti di forniture e servizi

La disciplina in tema di variazione dell’oggetto contrattuale per forniture e servizi è essenzialmente uniforme, quanto ai suoi aspetti essenziali, a quella relativa ai lavori (v. art. 114 del Codice che demanda al regolamento la definizione degli eventuali casi in cui nei contratti relativi a servizi e forniture (così come nei contratti misti che comprendono anche servizi e forniture) siano consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell’art. 132 in quanto compatibile). Non mancano, tuttavia, elementi di differenziazione che, più che a scelte normative precise, sembrano riconducibili ad incertezze redazionali (ad esempio, la possibilità di ricorrere a varianti in diminuzione sembra ammessa nei soli casi previsti dalla disciplina e non come facoltà generale). Rispetto a quella prevista per i lavori, la disciplina è maggiormente scarna; manca, ad esempio, la differenziazione dell’iter di approvazione delle varianti, l’individuazione dei soggetti competenti, non è procedimentalizzata l’acquisizione del consenso da parte dell’appaltatore nel caso di varianti di importo superiore al quinto, così come manca ogni riferimento al riconoscimento di un equo compenso nei casi di rilevanti modifiche nella categoria della lavorazione. Manca, inoltre, la regolazione delle varianti migliorative proposte dall’appaltatore. Ciò nonostante si deve ritenere che la disciplina in tema di lavori possa trovare, comunque, applicazione, posto che la stessa si configura come una regolamentazione positiva di una fase operativa in passato già adottata dalle stazioni appaltanti. Sono, tuttavia, fermi i principi generali. La stazione appaltante può richiedere variazioni ai contratti solo nei casi espressamente stabiliti dalla disciplina vigente: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentati (art. 311, comma 2, lett. a), del Regolamento; b) per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiale, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di relazione del committente, che possono determinare, senza aumento di costo, semplificativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite (art. 311, comma 2, lett. b), del Regolamento; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene, verificati in corso di esecuzione del contratto (art. 311, comma 2, lett. c), del Regolamento. Sono ammesse - così come nei lavori - nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a queste varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Queste varianti sono approvate dal responsabile del procedimento o dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante.

I limiti all’introduzione di varianti

Anche nel caso di forniture e servizi, la possibilità per il committente di introdurre varianti in corso d’opera incontra limiti sia di ordine quantitativo che qualitativo. Le varianti, sia in aumento che in diminuzione, consentite nei soli casi indicati dalla disciplina (v. art. 311, commi 1 e 4), del Regolamento) possono essere imposte all’appaltatore fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo. In questo caso, l’appaltatore è tenuto a dare esecuzione alla modifica contrattuale, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (salvo il corrispettivo relativo alle nuove prestazioni). Nel caso in cui la variazione in aumento ecceda il quinto, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, previo consenso dell’appaltatore. Sul piano qualitativo, l’appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le variazioni che non mutino sostanzialmente la natura delle attività del contratto e che non comportino a suo carico maggiori oneri.
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda lucio guerra » 05/12/2015, 21:57

più che chiedere sempre, qual'è il punto di legge.............., molto frequente nelle sue domande, consiglio di approfondire personalmente gli argomenti ... anche noi moderatori non possiamo sempre fare un poema.. oppure citare comma, art, capoverso ecc.

molto spesso lo facciamo....... altre volte diamo la risposta secca che dovrebbe essere lo spunto per l'utente di approfondire
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda Giovannino60 » 06/12/2015, 12:01

Il limite è riferito anche a perizie suppletive all'interno di contratti di servizi e forniture in economia quindi al di sotto di euro 40.000 ?
Grazie
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda Giovannino60 » 15/01/2016, 22:10

Nel regolamento tipo in economia di Bosetti e Gatti prevede la possibilità di effettuare perizie fimo al 50 per cento, forniture, servizi e lavori, ma non c'è nessun riferimento normativo, voi che ne dite?
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Re: La perizia suppletiva di un appalto di servizi per legge

Messaggioda lucio guerra » 16/01/2016, 21:14

devi cercarlo.. se ti occorre
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