No sospensione sine die del permesso di costruire

Il Tar Salerno, con sentenza n. 592/2016, ha ricordato ai Comuni l’illegittimità della sospensione sine die di un permesso di costruire, soprattutto se basata unicamente sulla denuncia di terzi senza lo svolgimento di controlli e accertamenti.
Innanzitutto, la sospensione di un permesso di costruire può essere decretata:
• esclusivamente per ragioni particolarmente gravi (da sottoporre poi a verifica);
• obbligatoriamente con l’indicazione del termine (termine massimo: 45 giorni, come da indicazioni dell’art. 27, comma 3 del Testo unico per l’edilizia).
Alla scadenza del termine indicato, il Sue può:
• rimuovere la sospensione;
• comminare le sanzioni previste, in caso di riscontrata illegittimità.
Innanzitutto, la sospensione di un permesso di costruire può essere decretata:
• esclusivamente per ragioni particolarmente gravi (da sottoporre poi a verifica);
• obbligatoriamente con l’indicazione del termine (termine massimo: 45 giorni, come da indicazioni dell’art. 27, comma 3 del Testo unico per l’edilizia).
Alla scadenza del termine indicato, il Sue può:
• rimuovere la sospensione;
• comminare le sanzioni previste, in caso di riscontrata illegittimità.