Errore versamento Anac: no esclusione della gara

Il Tar Toscana con sentenza n. 1545/2016 ha stabilito che l’errata indicazione del CIG di gara nella ricevuta di versamento del contributo all’Anac non rappresenta legittima causa di esclusione dalla procedura.
La legge, infatti, prevede come requisito necessario per l’ammissibilità dell’offerta l’effettuazione del versamento: il mancato pagamento o il pagamento tardivo, quindi, legittimano l’estromissione dalla gara, ma ciò non è altrettanto applicabile in caso di presentazione della ricevuta di pagamento recante un codice identificativo errato (semplice errore materiale).
La legge, infatti, prevede come requisito necessario per l’ammissibilità dell’offerta l’effettuazione del versamento: il mancato pagamento o il pagamento tardivo, quindi, legittimano l’estromissione dalla gara, ma ciò non è altrettanto applicabile in caso di presentazione della ricevuta di pagamento recante un codice identificativo errato (semplice errore materiale).