Art. 113, comma 2, D.lgs 50/2016 - DELIBERA CDC 46/2017

http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 7_qmig.pdf
P.Q.M.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.
Una considerazione:
Ma se il nuovo incentivo, a differenza di quello previsto dall'art. 92 del D.lgs 163/2006 (ora abrogato), rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Corte dei conti ha deliberato la non applicabilità della norma?
P.Q.M.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.
Una considerazione:
Ma se il nuovo incentivo, a differenza di quello previsto dall'art. 92 del D.lgs 163/2006 (ora abrogato), rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Corte dei conti ha deliberato la non applicabilità della norma?