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Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 27/05/2015, 12:28
da ivano
Comune sotto i 5000 abitanti. Se deve procedere ad un appalto prima del 1 settembre lo può ancora fare autonomamente ?
Quali differenze ci sono fra importi minori o maggiori di 40000 euro ?
Grazie a chi vorrà rispondere.

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 27/05/2015, 14:26
da lucio guerra
questa è la mia ricostruzione

fino al 31 ottobre 2015

per i Comuni non capoluogo di Provincia

MERCATO ELETTRONICO

- non ritengo ricomprese in tale obbligo le Unioni di Comuni o Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.

- considerato che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia”

- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi

dal 1 novembre 2015

i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.


ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015

in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 27/05/2015, 15:26
da ivano
Grazie.

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 12/06/2015, 19:19
da diegotortolani
Buonasera,
il mio Comune ha una popolazione di poco superiore ai mille abitanti ed e' ancora in attesa di perfezionare con altri Comuni la Centrale Unica di Committenza...il Responsabile del Servizio tecnico continua ad affidare sotto soglia 40.000 euro lavori, servizi e forniture tramite affido diretto poiche' quest'ultimo sostiene nelle varie determine cui redige che la ditta affidataria gode della fiducia dell'amministrazione comunale...non ricorrendo mai al Mepa si prefigura un danno erariale secondo Voi..?un conto e' mettere piu' ditte a confronto con preventivi sul Mepa un altro conto e' incaricare secondo me sempre direttamente la stessa ditta infischiandosene, oltretutto, del principio di rotazione di affido lavori poiche' neppure un albo in tal senso e' stato mai costituito nel mio Comune..
Grazie a chiunque voglia apportare il proprio parere...

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 12/06/2015, 19:50
da lucio guerra
la norma è questa ... poi ogni comune può agire come meglio crede

fino al 31 Ottobre 2015

per i Comuni non capoluogo di Provincia

MERCATO ELETTRONICO

- non ritengo ricomprese in tale obbligo le Unioni di Comuni o Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.

- considerato che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia”

- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi

dal 1 Novembre 2015

i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.

ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015

in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 13/07/2015, 17:24
da lucio guerra
DDL "Buna Scuola" in corso di pubblicazione G.U.

art.1 comma 169. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 13/10/2015, 12:48
da ines
DDL "Buna Scuola" in corso di pubblicazione G.U.

art.1 comma 169. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».


Per Lucio:

quindi fino al 31.10.2015 se per un lavoro non ci si rivolge alla centrale ma si affida senza centrale di committenza è ancora lecito?

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 13/10/2015, 20:56
da lucio guerra
si ma sempre mercato elettronico comuni inf 10.000

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 14/10/2015, 11:15
da ines
Grazie. Sempre determinante per me la risposta. :D

Re: Centrali committenza. Proroga

MessaggioInviato: 31/10/2015, 13:55
da gilles27
Ricominciamo il giro... è in vista un qualche ulteriore rinvio per le centrali di committenza dopo la scadenza del 31/10/2015 - 01/11/2015 ?
Risulta che questo sia un ennesimo periodo transitorio fino al 31/12/2015 e poi si ritorna al precedente sistema "in autonomia" per tutti gli enti locali?