Scambio di dati personali tra le PA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.179/2015 è stato pubblicato il Provvedimento n. 3/2015 del Garante per la protezione dei dati personali: tale Provvedimento riguarda le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (Provvedimento n. 393)”.
In questo documento il Garante ha stabilito che:
• Le PA che subiscono violazioni dei dati o incidenti informatici pericolosi per la sicurezza dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati sono tenuti a darne comunicazione all’Autorità Garante entro 48 ore dalla conoscenza del fatto.
• La comunicazione di cui sopra deve essere predisposta secondo lo schema riportato nell’Allegato 1 del Provvedimento e inviata all’indirizzo databreach.pa@pec.gpdp.it.
Inoltre, nell’Allegato 2 del Provvedimento sono riportate le misure da adottare nel caso in cui la PA decida di mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni che ne abbiano diritto. Tali misure devono essere adottate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
Fonte: Studio Sigaudo
In questo documento il Garante ha stabilito che:
• Le PA che subiscono violazioni dei dati o incidenti informatici pericolosi per la sicurezza dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati sono tenuti a darne comunicazione all’Autorità Garante entro 48 ore dalla conoscenza del fatto.
• La comunicazione di cui sopra deve essere predisposta secondo lo schema riportato nell’Allegato 1 del Provvedimento e inviata all’indirizzo databreach.pa@pec.gpdp.it.
Inoltre, nell’Allegato 2 del Provvedimento sono riportate le misure da adottare nel caso in cui la PA decida di mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni che ne abbiano diritto. Tali misure devono essere adottate entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
Fonte: Studio Sigaudo