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Forma contratto cottimo fiduciario

MessaggioInviato: 03/09/2015, 11:25
da segrtecn
Salve a tutti, premetto che è da un pò di anni che non mi occupo di lavori pubblici et similia. Secondo me è possibile stipulare tramite scrittura privata, senza la presenza di ufficiale rogante, un contratto di cottimo fiduciario per un appalto di servizi di manutenzione di importo inferiore a 103mila e rotti euro. Il Segretario del mio Comune ed il titolare di PO del mio Settore insistono che non è possibile e che è necessaria la forma pubblica amministrativa, secondo voi chi ha ragione? Potreste darmi anche i riferimenti legislativi a supporto delle vostre risposte, grazie in anticipo.

Re: Forma contratto cottimo fiduciario

MessaggioInviato: 03/09/2015, 12:40
da lucio guerra
ANAC
AG 43/2010
27 gennaio 2011


http://www.anticorruzione.it/portal/pub ... to?ca=4589

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 11, comma 13, del d. lgs. n. 163/2006

(“Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”)

ORA

13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, legge n. 221 del 2012)

occorre premettere che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nel decreto sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923), agli articoli

- ART.16 (I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento)

- ART.17 (I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:

a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
b) per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali)

- ART.18 (I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata).

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Fatte tali premesse risulta opportuno regolamentare la forma contrattuale "possibile" all'interno del regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia

per esempio

Il Responsabile del procedimento perfeziona l’affidamento dell’appalto in economia con una delle seguenti modalità, scegliendole in relazione alla natura ed al valore economico del contratto, di norma, secondo i seguenti scaglioni di importo:

• in forma pubblico-amministrativa, o scrittura privata autenticata, a mezzo del Segretario Generale, ufficiale rogante, per importi superiori ad Euro 25.000 iva esclusa;

• per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali, ovvero mediante la sottoscrizione del provvedimento amministrativo di affidamento, per importi compresi fra Euro 10.000,00 ed Euro 30.000,00;

• per mezzo di lettera commerciale, secondo l’uso del commercio, negli altri casio.