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GARE DI APPALTO

MessaggioInviato: 11/11/2015, 10:02
da COMUCASTE
Alla luce della normativa vigente sulle procedure di gara, considerato che il nostro Comune (circa 2000 abitanti) non ha costituito una Centrale Unica di Committenza e si trova quindi a non poter affidare appalti di lavori, si chiede se è possibile andare in deroga alla procedura, ottenere un regolare CIG nel caso di lavori eseguiti in somma urgenza e procedere con l’ impegno di spesa dal momento che in effetti non si tratta di una procedura di gara vera e propria.

Re: GARE DI APPALTO

MessaggioInviato: 11/11/2015, 10:20
da antonio satriano
COMUCASTE ha scritto:Alla luce della normativa vigente sulle procedure di gara, considerato che il nostro Comune (circa 2000 abitanti) non ha costituito una Centrale Unica di Committenza e si trova quindi a non poter affidare appalti di lavori, si chiede se è possibile andare in deroga alla procedura, ottenere un regolare CIG nel caso di lavori eseguiti in somma urgenza e procedere con l’ impegno di spesa dal momento che in effetti non si tratta di una procedura di gara vera e propria.

Non esiste deroga all'appalto ordinario.
I lavori di somma urgenza osservano quanto normato nell'art. 191 del Codice. Ti ricordo che la procedura è disciplinata dall'art. 176 DPR 207/2010.
Comunque è da tener presente che :
" DA SITO WEB APPALTI LIGURIA (NOV 2011)
La procedura della “somma urgenza” è disciplinata dall’art. 176 del DPR 207/2010, in attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 163/06 che disciplina i c.d. “lavori in economia”.
Tale procedura consente unicamente la “immediata esecuzione” dei lavori a seguito di verbale del RUP “per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”; gli eventuali interventi successivi che non siano
finalizzati a tale scopo richiedono altresì l’ottemperanza alle consuete prescrizioni normative (p.e. la redazione di
un progetto), potendo peraltro ricorrere a procedure speditive per l’affidamento dei lavori – affidamento diretto
fino a 40.000 euro, procedura negoziata con invito a 5 operatori fino a 200.000 euro. Pertanto, al di fuori degli
interventi di somma urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e fatte salve le
eventuali deroghe espressamente previste e motivate da specifiche ordinanze emanate dagli organi
competenti, gli interventi devono seguire i consueti adempimenti normativi e procedurali, ivi compresi
l’acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni."