DI NUOVO VERIFICHE AVCPASS??

gUARDATE QUA SOTTO, vale solo per forniture e servizi? Secondo voi si dovrà fare anche per i cottimi fiduciari al di sotto di 10.000 euro? Quali veifiche saranno? il Casellario?
Testata: Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Di Alberto Barbiero
Le amministrazioni che acquisiscono beni e servizi mediante il mercato elettronico devono verificare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico aggiudicatario della fornitura.
Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha fornito con un proprio comunicato reso noto ieri importanti chiarimenti sulla procedura di controllo dei requisiti di ordine generale dei soggetti affidatari di beni e servizi in base a procedure competitive (richieste di offerta) svolte sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, gestito da Consip.
L'Anac evidenzia che, con riferimento alle gare gestite con modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del Mepa (articolo 71 del Dpr 445/2000) effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al mercato elettronico e rinnovate ogni sei mesi.
A questo fine Consip procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (Inps, Inail, agenzia delle Entrate, casellario giudiziale, eccetera): questi controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento.
I controlli nelle stazioni appaltanti
L'Autorità precisa che la singola stazione appaltante è invece tenuta a svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola procedura con richiesta di offerta, potendo anche avvalersi del sistema AVCpass (come precisato nel comunicato del presidente del 12 giugno 2013), utilizzando la modalità di interazione via web.
Il comunicato del presidente Anac interviene rispetto a un quadro operativo nel quale molte amministrazioni operanti sul Mepa hanno ritenuto le verifiche effettuate da Consip come assolventi anche le operazioni di riscontro sui requisiti di ordine generale richiesti in relazione all'aggiudicatario.
Nelle regole dell'e-procurement definite da Consip nel 2014, all'articolo 46 (comma 7) è precisato che l'ente aggiudicante è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di attuazione in capo ai fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del Mepa, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al fornitore eventualmente disponibili nel sistema.
Testata: Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Di Alberto Barbiero
Le amministrazioni che acquisiscono beni e servizi mediante il mercato elettronico devono verificare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico aggiudicatario della fornitura.
Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha fornito con un proprio comunicato reso noto ieri importanti chiarimenti sulla procedura di controllo dei requisiti di ordine generale dei soggetti affidatari di beni e servizi in base a procedure competitive (richieste di offerta) svolte sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, gestito da Consip.
L'Anac evidenzia che, con riferimento alle gare gestite con modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del Mepa (articolo 71 del Dpr 445/2000) effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al mercato elettronico e rinnovate ogni sei mesi.
A questo fine Consip procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (Inps, Inail, agenzia delle Entrate, casellario giudiziale, eccetera): questi controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento.
I controlli nelle stazioni appaltanti
L'Autorità precisa che la singola stazione appaltante è invece tenuta a svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola procedura con richiesta di offerta, potendo anche avvalersi del sistema AVCpass (come precisato nel comunicato del presidente del 12 giugno 2013), utilizzando la modalità di interazione via web.
Il comunicato del presidente Anac interviene rispetto a un quadro operativo nel quale molte amministrazioni operanti sul Mepa hanno ritenuto le verifiche effettuate da Consip come assolventi anche le operazioni di riscontro sui requisiti di ordine generale richiesti in relazione all'aggiudicatario.
Nelle regole dell'e-procurement definite da Consip nel 2014, all'articolo 46 (comma 7) è precisato che l'ente aggiudicante è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di attuazione in capo ai fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del Mepa, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al fornitore eventualmente disponibili nel sistema.