abrogato il "taglio delle ali"?

Gent.mi colleghi
leggo su un aggiornamento di Stefano Usai (gazzettadeglientilocali) quanto segue:
"La prerogativa dell’esclusione automatica – prevista in ambito ultra sottosoglia – risultava consentita per l’intero anno 2015 dal comma 20-bis dell’articolo 253 del codice dei contratti.
In particolare, le ipotesi specifiche in cui era consentita l’estromissione diretta erano (pur non fisicamente espunte) previste nei commi 9 dell’articolo 122 e comma 8 dell'articolo 124.
Rispettivamente, la prima prevede(va) che “per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3”.
Il comma 8 dell’articolo 124, praticamente l’omologo per forniture e servizi, imponeva una base d’asta pari o inferiore ai 100 mila euro con i riferimenti identici alla fattispecie appena richiamata.
Disposizione, quella in commento, voluta dal legislatore che suscitava più di un dubbio sulla sua legittimità considerato che il diritto comunitario afferma il principio esatto contrario: l’ammissione dell’appaltatore ad una forma garantista di contraddittorio in quanto, in realtà, l’offerta pur potenzialmente anomala poteva trovare fondamento in ragioni oggettive e fondate.
In sostanza, una offerta solo potenzialmente anomala, in realtà, poteva costituire una importante opportunità per la stessa stazione appaltante in termini di risparmio economico.
Per effetto della mancata proroga, evidentemente, le stazioni appaltanti non potranno più applicare il meccanismo secco dell’estromissione immediata.
(...)
In questo caso, questo tipo di appalti, se banditi nell’ambito della fattispecie delineata nell’articolo 122 del codice dei contratti, evidentemente, non potranno più essere aggiudicati attraverso il sistema dell’esclusione automatica ed il RUP non potrà che applicare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 87 e ss. del codice.
Nel caso in cui, effettivamente, l’appalto non sia stato aggiudicato è bene che nel sito della stazione appaltante venga ben evidenziata l’impossibilità di avvalersi delle prerogativa post 31 dicembre 2015"
Mi trovo in questa situazione:
gara lavori sopra 150 mila, bandita nel 2015, con offerte arrivate nel 2015.
Sedute già svolte nel 2015, tranne l'ultima, quella che si fa dopo le verifiche dell'art. 48 comma 1 del codice: in sintesi dobbiamo aprire le offerte economiche giovedì prossimo. Le buste per il momento sono più di 10, quindi a norma del bando, si applica il c.d. "taglio delle ali" di cui al comma 9 dell'art. 122 codice (a meno che aprendo le offerte ci sia qualcuna da escludere).
Domanda: davvero non posso più aggiudicare con il taglio delle ali? Ovvero: la norma è stata abrogata quindi non vale più nemmeno per le gare già bandite?
datemi lumi per favore..
grazie mille
Valeria
leggo su un aggiornamento di Stefano Usai (gazzettadeglientilocali) quanto segue:
"La prerogativa dell’esclusione automatica – prevista in ambito ultra sottosoglia – risultava consentita per l’intero anno 2015 dal comma 20-bis dell’articolo 253 del codice dei contratti.
In particolare, le ipotesi specifiche in cui era consentita l’estromissione diretta erano (pur non fisicamente espunte) previste nei commi 9 dell’articolo 122 e comma 8 dell'articolo 124.
Rispettivamente, la prima prevede(va) che “per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3”.
Il comma 8 dell’articolo 124, praticamente l’omologo per forniture e servizi, imponeva una base d’asta pari o inferiore ai 100 mila euro con i riferimenti identici alla fattispecie appena richiamata.
Disposizione, quella in commento, voluta dal legislatore che suscitava più di un dubbio sulla sua legittimità considerato che il diritto comunitario afferma il principio esatto contrario: l’ammissione dell’appaltatore ad una forma garantista di contraddittorio in quanto, in realtà, l’offerta pur potenzialmente anomala poteva trovare fondamento in ragioni oggettive e fondate.
In sostanza, una offerta solo potenzialmente anomala, in realtà, poteva costituire una importante opportunità per la stessa stazione appaltante in termini di risparmio economico.
Per effetto della mancata proroga, evidentemente, le stazioni appaltanti non potranno più applicare il meccanismo secco dell’estromissione immediata.
(...)
In questo caso, questo tipo di appalti, se banditi nell’ambito della fattispecie delineata nell’articolo 122 del codice dei contratti, evidentemente, non potranno più essere aggiudicati attraverso il sistema dell’esclusione automatica ed il RUP non potrà che applicare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 87 e ss. del codice.
Nel caso in cui, effettivamente, l’appalto non sia stato aggiudicato è bene che nel sito della stazione appaltante venga ben evidenziata l’impossibilità di avvalersi delle prerogativa post 31 dicembre 2015"
Mi trovo in questa situazione:
gara lavori sopra 150 mila, bandita nel 2015, con offerte arrivate nel 2015.
Sedute già svolte nel 2015, tranne l'ultima, quella che si fa dopo le verifiche dell'art. 48 comma 1 del codice: in sintesi dobbiamo aprire le offerte economiche giovedì prossimo. Le buste per il momento sono più di 10, quindi a norma del bando, si applica il c.d. "taglio delle ali" di cui al comma 9 dell'art. 122 codice (a meno che aprendo le offerte ci sia qualcuna da escludere).
Domanda: davvero non posso più aggiudicare con il taglio delle ali? Ovvero: la norma è stata abrogata quindi non vale più nemmeno per le gare già bandite?
datemi lumi per favore..
grazie mille
Valeria