Edicole come i negozi: annullate le precedenti limitazioni

Il Ministero dello sviluppo economico, con risoluzione n. 225041/2015, ha ricordato che in osservanza alla Direttiva Ue n. 123/2006 le edicole sono da considerarsi normali attività commerciali, soggette quindi alla liberalizzazione promossa in virtù del principio di libera concorrenza.
Sulla base di questo presupposto, dunque, è illegittimo da parte dei Comuni applicare i precedenti vincoli stabiliti dal DLgs. n. 170/2001 (limitazione delle licenze rilasciabili, necessità di indire procedure di evidenza pubblica, distanza minima tra le edicole) e applicare condotte anticoncorrenziali.
In conclusione, dunque, i Comuni non possono rifiutare la domanda di autorizzazione per l’apertura di un’edicola (dovrebbe essere sufficiente la Scia per l’avvio) né stabilire limiti all’orario di apertura.
Sulla base di questo presupposto, dunque, è illegittimo da parte dei Comuni applicare i precedenti vincoli stabiliti dal DLgs. n. 170/2001 (limitazione delle licenze rilasciabili, necessità di indire procedure di evidenza pubblica, distanza minima tra le edicole) e applicare condotte anticoncorrenziali.
In conclusione, dunque, i Comuni non possono rifiutare la domanda di autorizzazione per l’apertura di un’edicola (dovrebbe essere sufficiente la Scia per l’avvio) né stabilire limiti all’orario di apertura.