carlomagno ha scritto:il cc arma o disarma il corpo ..i provvedimenti di inibizione o detenzione delle armi ( tutte e non solo quelle di servizio) spettano alla prefettura
Il Prefetto, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S, ha la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Tale discrezionalità è intesa nella più ampia accezione e, nella fattispecie di abuso, in costanza di giurisprudenza, rientrano le fattispecie di omessa custodia di armi, detenzione illegale, comportamento inaffidabile, minacce e lesioni, maltrattamenti in famiglia, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti etc.;
Avverso il provvedimento di divieto, l'interessato può produrre ricorso in bollo al Ministero dell'Interno nel termine di giorni trenta dalla notifica o, in alternativa, al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla stessa data.