indennità di vigilanza

Ad un agente di P.L. che ha preso servizio a seguito di mobilità dal comune "y" nel nostro comune "x" è stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza con la seguente dicitura: Vista la lettera con la quale il Sindaco del Comune x ha comunicato che il sig. .. nominato agente della polizia locale ed in possesso della qualifica di agente di P.S. presso il Comune y è stato trasferito per mobilità presso quel comune prende atto che il sig.... già agente di P.S. presso il comune y è stato trasferito a seguito di mobilità al comune x. Per l'effetto la qualifica di agente di P.S. rilasciata al medesimo varrà nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune x.
Si chiede da quale momento va attribuita la specifica indennità relativa alla nomina di agente di P.S. in quanto sorge la seguente diatriba: i vigili sostengono che non c'è stata interruzione ma continuità nel possesso dei requisiti e della qualifica, e quindi l'indennità va attribuita dal primo giorno di entrata in servizio nel nostro ente. A quanto mi risulta invece l'indennità segue la nomina che, anche se è stata fatta sulla base di una situazione pregressa e non già su un nuovo accertamento dei requisiti necessari, ha validità dalla data del decreto che è successiva a quella dell'entrata in servizio di un paio di mesi. A sostegno di quest'ultima ipotesi 2 specifiche: l'indennità è attribuita per l'esercizio delle funzioni le quali, in assenza di decreto prefettizio, non potrebbero essere state legittimamente effettuate. In aggiunta il prefetto utilizza il futuro nel decreto: "Per l'effetto la qualifica di agente di P.S. rilasciata al medesimo varrà nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune x" per cui sembra voler intendere,come momento di inizio dello status, quello immediatamente successivo all'emissione e conseguente applicazione del decreto.
Si chiede da quale momento va attribuita la specifica indennità relativa alla nomina di agente di P.S. in quanto sorge la seguente diatriba: i vigili sostengono che non c'è stata interruzione ma continuità nel possesso dei requisiti e della qualifica, e quindi l'indennità va attribuita dal primo giorno di entrata in servizio nel nostro ente. A quanto mi risulta invece l'indennità segue la nomina che, anche se è stata fatta sulla base di una situazione pregressa e non già su un nuovo accertamento dei requisiti necessari, ha validità dalla data del decreto che è successiva a quella dell'entrata in servizio di un paio di mesi. A sostegno di quest'ultima ipotesi 2 specifiche: l'indennità è attribuita per l'esercizio delle funzioni le quali, in assenza di decreto prefettizio, non potrebbero essere state legittimamente effettuate. In aggiunta il prefetto utilizza il futuro nel decreto: "Per l'effetto la qualifica di agente di P.S. rilasciata al medesimo varrà nell'ambito della circoscrizione territoriale del comune x" per cui sembra voler intendere,come momento di inizio dello status, quello immediatamente successivo all'emissione e conseguente applicazione del decreto.