Legge Regionale n. 01/2014 EMI

Buongiorno,
L'art. 4 lettera b) della Legge Regionale Campania n. 01/2014 definisce EMI "esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia". L'art 16, comma 1, della legge in parola dispone che "Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominato EMI, sono autorizzati dallo Suap di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita............omissis.........".
Si chiede pertanto se un esercizio di vicinato, al di sotto dei 250 mq che commercializza, ad esempio, mobili o elettrodomestici debba essere autorizzato come EMI oppure se debba seguire la disciplina dell'esercizio di vicinato (in quanto al di sotto dei 250 mq e, quindi trasmettere SCIA).
Inoltre, all'art. 4 si fa riferimento, nel definire EMI, a merci di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata e poi ne enuncia le tipologie: automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia.
Si pone il dubbio se tale elenco di tipologie di beni sia stato enunciato a titolo esemplificativo, lasciando spazio alla interpretazione che sia EMI qualsiasi struttura che commercializza beni che non possono essere consegnati immediatamente, oppure se siano solo coloro che commercializzano i prodotti indicati dalla norma ad essere soggetti ad autorizzazione per EMI.
La norma in questione sembrerebbe da un lato, favorire queste forme di commercio senza farle rientrare nelle medie strutture di vendita, dall'altro si appesantisce l'apertura per tali esercizi con ulteriori documentazioni e limiti imposti come una media struttura di vendita.
Si resta in attesa di una risposta e si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti
L'art. 4 lettera b) della Legge Regionale Campania n. 01/2014 definisce EMI "esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia". L'art 16, comma 1, della legge in parola dispone che "Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominato EMI, sono autorizzati dallo Suap di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita............omissis.........".
Si chiede pertanto se un esercizio di vicinato, al di sotto dei 250 mq che commercializza, ad esempio, mobili o elettrodomestici debba essere autorizzato come EMI oppure se debba seguire la disciplina dell'esercizio di vicinato (in quanto al di sotto dei 250 mq e, quindi trasmettere SCIA).
Inoltre, all'art. 4 si fa riferimento, nel definire EMI, a merci di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata e poi ne enuncia le tipologie: automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia.
Si pone il dubbio se tale elenco di tipologie di beni sia stato enunciato a titolo esemplificativo, lasciando spazio alla interpretazione che sia EMI qualsiasi struttura che commercializza beni che non possono essere consegnati immediatamente, oppure se siano solo coloro che commercializzano i prodotti indicati dalla norma ad essere soggetti ad autorizzazione per EMI.
La norma in questione sembrerebbe da un lato, favorire queste forme di commercio senza farle rientrare nelle medie strutture di vendita, dall'altro si appesantisce l'apertura per tali esercizi con ulteriori documentazioni e limiti imposti come una media struttura di vendita.
Si resta in attesa di una risposta e si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti