abal60 ha scritto:Grazia Sampietro ha scritto:rag001 ha scritto:Ma i 35 anni di contributi a quale data devono essere acquisiti?
Nel 2015 così come il 35 anni e tre mesi di età. La situazione rimane così cristallizzata.
Ma ho anche io un dubbio e vediamo se The Big Boss Paolo o il caro Andrea o qualcuno di voi mi sapete illuminare

No problem per la maturazione del diritto nel 2015, ma in rete sto leggendo notizie contrastanti e cioè: maturato il diritto, fatta la finestra... la dipendente DEVE dimettersi alla scadenza della finestra oppure può proseguire l'attività ed andarsene quando cappero le aggrada? Ho trovato solamente una frase in merito e cioè 'come già ribadito lo scorso anno da Inps' sulla mia seconda opzione, ma quando l'avrebbe ribadito l'Inps che non trovo circolari o note sull'argomento?
Grazie a chi potrà illuminarmi.
Approfitto anche per ringraziare tutto il team di di TuttoPa per le iniziative graditissime della newsletter, della brochure e di tutto

Ciao Grazia,
a mio avviso la proroga dell'opzione donna, fermo restando i requisiti previsti, ha "spostato" la cessazione dal servizio (dal 31/12/2015 al 31/12/2016) per cui la dipendente che può accedere alla pensione a condizione che "cessi" entro il 31/12/16 (ultimo giorno lavorativo 30/12/2016....

io la vedo così

Ho trovato il seguente articolo che credo modifichi il mio pensiero:
NOTA INPS 14.9.2015 n.145949: PENSIONI “OPZIONE DONNA”
“OGGETTO: richiesta parere su accesso a pensione di anzianità ai sensi dell ‘articolo 1, comma
9, della legge 243/2004 (regime sperimentale donne) nel 2016
…..(omissis)…..
La cosiddetta “opzione donna” concede alle lavoratrici di acquisire il diritto al trattamento pensionistico
con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, optando
per un calcolo della propria pensione integralmente con le regole del sistema contributivo. Come più
volte chiarito dallo scrivente Istituto alle pensioni in argomento si applica comunque la disciplina delle
finestre di accesso (allo stato attuale la finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli
autonomi).
Come noto la finestra di accesso non è altro che un differimento della prima decorrenza utile
della pensione che, quindi, impedisce la corresponsione prima che sia trascorso un determinato
periodo di tempo dal raggiungimento del diritto.
Una volta superato il termine della prima decorrenza utile l’assicurato può scegliere di andare in
pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della
cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tale principio generale si applica anche per le
pensioni da liquidare a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al citato articolo 1, comma 9, della 23
agosto 2004, n. 243. II termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35, 36 e 37 del 2012, è,
infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché
la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena
richiamata. Alla luce di quanto precede, la lavoratrice richiamata nella richiesta di parere potrà avvalersi
della facoltà in oggetto e accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente il
1° marzo 2016, essendosi aperta la propria finestra prima del 31 dicembre 2015. ”