Dispensa dal servizio art. 2 c. 12 legge 335/95 - Quesito

Buongiorno a tutti.
Segnalo quanto segue: Un nostro dipendente, a seguito di propria istanza, è stato inviato a visita medico collegiale di verifica, presso la competente sede, in quanto ha chiesto la dispensa dal servizio ai sensi art. 2 c. 12 legge 335/95.
La commissione lo ha giudicato :
NON IDONEO permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione (ex art. 55 octies del Dlgvo 30/03/2001 n. 165) ed al proficuo lavoro laddove previsto;
B) SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 c. 12 legge 335 del 08/08/1995;
C) LA NON IDONEITA’ di cui al punto A), allo stato degli atti non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
D) LA MENOMAZIONE complessiva che determina l’inabilità di cui al punto B) è ascrivibile alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81.
Ovviamente si è provveduto a dispensarlo dal servizio e collocarlo a riposo per le motivazioni di cui al giudizio medico, dal 01/02/2018.
Alla cessazione dal servizio l'intetressato vanta un'anzianità contributiva, solo servizio presso Comune, di anni 38 e mesi 05.
Inoltre, ante assunzione presso il Comune, ha contribuzione INPS lavoratori dipendenti, per circa 1 anno, per la quale non ha mai chiesto alcuna ricongiunzione ai sensi art. 2 legge 29/79.
La sede INPS ex INPDAP competente, dalla visura dell'estratto conto integrato, ritiene che la pensione da liquidare al dipendente sia quella del cumulo contributivo gratuito, di cui alle leggi 228/2012 e 232/2016.
Siamo a maggio e l'interessato non ha ancora ricevuto nulla. Chiedo se, nel caso specifico come asserisce la sede INPS competente, sia corretto procedere in tal senso, oppure sarebbe il caso di liquidare prima la pensione diretta ordinaria di inidoneità, e successivamente procedere con il cumulo (questo sarebbe il mio orientamento).
A me francamente sembra assurdo.
Aspetto le vostra opinioni al riguardo.
Grazie
Segnalo quanto segue: Un nostro dipendente, a seguito di propria istanza, è stato inviato a visita medico collegiale di verifica, presso la competente sede, in quanto ha chiesto la dispensa dal servizio ai sensi art. 2 c. 12 legge 335/95.
La commissione lo ha giudicato :
NON IDONEO permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione (ex art. 55 octies del Dlgvo 30/03/2001 n. 165) ed al proficuo lavoro laddove previsto;
B) SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 c. 12 legge 335 del 08/08/1995;
C) LA NON IDONEITA’ di cui al punto A), allo stato degli atti non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
D) LA MENOMAZIONE complessiva che determina l’inabilità di cui al punto B) è ascrivibile alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81.
Ovviamente si è provveduto a dispensarlo dal servizio e collocarlo a riposo per le motivazioni di cui al giudizio medico, dal 01/02/2018.
Alla cessazione dal servizio l'intetressato vanta un'anzianità contributiva, solo servizio presso Comune, di anni 38 e mesi 05.
Inoltre, ante assunzione presso il Comune, ha contribuzione INPS lavoratori dipendenti, per circa 1 anno, per la quale non ha mai chiesto alcuna ricongiunzione ai sensi art. 2 legge 29/79.
La sede INPS ex INPDAP competente, dalla visura dell'estratto conto integrato, ritiene che la pensione da liquidare al dipendente sia quella del cumulo contributivo gratuito, di cui alle leggi 228/2012 e 232/2016.
Siamo a maggio e l'interessato non ha ancora ricevuto nulla. Chiedo se, nel caso specifico come asserisce la sede INPS competente, sia corretto procedere in tal senso, oppure sarebbe il caso di liquidare prima la pensione diretta ordinaria di inidoneità, e successivamente procedere con il cumulo (questo sarebbe il mio orientamento).
A me francamente sembra assurdo.
Aspetto le vostra opinioni al riguardo.
Grazie