Sospensione - Assegno Alimentare - Imponibilità contributiva

Si pone il seguente caso:
Alcuni dipendenti di ruolo e tempo pieno di Ente Locali, con sentenza di 1^ grado sono stati condannati per reati a loro ascritti. La condanna comminata ai medesimi, prevede la sospensione obbligatoria dal servizio secondo la legge n. 97/2001.
L'Ente di appartenenza, una volta formalizzata la sospensione, corrisponderà ai medesimi un assegno alimentare pari al 50% delle competenze attualmente in godimento.
Premesso quanto sopra, considerato che la circolare INPS n. 6 del 16/01/2014 ad oggetto " Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni – imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo" alla pagina 12 - assegno alimentare - recita testualmente : [i]" Come chiarito dal Ministero delle Finanze al punto 1.5 della circolare n. 326/E del 23/12/97, ai sensi dell’art. 6, c. 2, TUIR l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione. Da ciò consegue la sua imponibilità ai fini contributivi ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/97."
Si chiede:
l'assegno alimentare corrisposto nel caso in parola, è considerato "imponibile" ai fini contributivi sia in c/Ente che in c/Dipendente? In tal caso, il periodo in cui sarà elargito l'assegno alimentare, sarà utile ai fini previdenziali nella misura di quanto percepito (50%)?
oppure:
visto che l'assegno alimentare è corrisposto a personale non sospeso dal servizio in via cautelare , bensì a dipendenti condannati in primo grado, non trova applicazione quanto previsto dalla circolare INPS n. 6 del 16/01/2014 sopra citata e riportata?
Saluti
Alcuni dipendenti di ruolo e tempo pieno di Ente Locali, con sentenza di 1^ grado sono stati condannati per reati a loro ascritti. La condanna comminata ai medesimi, prevede la sospensione obbligatoria dal servizio secondo la legge n. 97/2001.
L'Ente di appartenenza, una volta formalizzata la sospensione, corrisponderà ai medesimi un assegno alimentare pari al 50% delle competenze attualmente in godimento.
Premesso quanto sopra, considerato che la circolare INPS n. 6 del 16/01/2014 ad oggetto " Retribuzioni imponibili ai fini contributivi - Gestione Dipendenti Pubblici: categorie reddituali – imponibili nelle aspettative senza assegni – imponibili ai fini della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – maggiorazioni e tetti retributivi – conguaglio contributivo annuo" alla pagina 12 - assegno alimentare - recita testualmente : [i]" Come chiarito dal Ministero delle Finanze al punto 1.5 della circolare n. 326/E del 23/12/97, ai sensi dell’art. 6, c. 2, TUIR l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione. Da ciò consegue la sua imponibilità ai fini contributivi ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/97."
Si chiede:
l'assegno alimentare corrisposto nel caso in parola, è considerato "imponibile" ai fini contributivi sia in c/Ente che in c/Dipendente? In tal caso, il periodo in cui sarà elargito l'assegno alimentare, sarà utile ai fini previdenziali nella misura di quanto percepito (50%)?
oppure:
visto che l'assegno alimentare è corrisposto a personale non sospeso dal servizio in via cautelare , bensì a dipendenti condannati in primo grado, non trova applicazione quanto previsto dalla circolare INPS n. 6 del 16/01/2014 sopra citata e riportata?
Saluti