principali novità affidamenti dal 1 gennaio 2015

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http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1050
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Meritano un approfondimento specifico le modifiche che sono intervenute (con l'articolo 23 bis della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014) all’art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province (e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) attraverso modalità di aggregazione: mentre il decreto legge 66/2014 prevedeva l’immediata operatività delle previsioni ivi stabilite, nel corso della conversione il legge 114/2014, i termini sono stati prorogati ed entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.
L’art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di Committenza) del d. lgs. 163/2006 come modificato da ultimo dalla legge 114/14 stabilisce al comma 3-bis che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).
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Meritano un approfondimento specifico le modifiche che sono intervenute (con l'articolo 23 bis della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014) all’art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province (e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) attraverso modalità di aggregazione: mentre il decreto legge 66/2014 prevedeva l’immediata operatività delle previsioni ivi stabilite, nel corso della conversione il legge 114/2014, i termini sono stati prorogati ed entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.
L’art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di Committenza) del d. lgs. 163/2006 come modificato da ultimo dalla legge 114/14 stabilisce al comma 3-bis che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).