Considerato che l’art. 1, comma 663 della Legge n. 199/2025 recita, testualmente, quanto segue:
All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo' essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
Considerato che l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, dispone la proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto,
SI CHIEDE
1. Se l’integrazione dell’art. 259 del Tuel riguarda solo i Comuni che dichiarano il dissesto finanziario da questo anno, considerato che, per esempio, il mio Comune trovandosi nell’ultimo anno del dissesto finanziario, non potrebbe provvedere al ripiano, retroattivo, del disavanzo dato che il primo anno dell’ipotesi di bilancio è 2022.
2. Se si deve procedere all’accantonamento del Fal a Rendiconto 2025, in considerazione del fatto che non c’è stata, ad oggi, una ulteriore proroga di legge o, nel caso in cui la norma introdotta dal comma 663 della legge di bilancio 2026 debba applicarsi anche agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli anni precedenti, se l’accantonamento in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione precedente all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato esime dall’accantonamento in sede di rendiconto 2025.




