da ESSE » 15/06/2015, 10:04
Ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.lgs 118/2011 è facoltà dell'ente non sperimentatore di posticipare al 2016 (2017 per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) l'adozione dei proncipi della contabilità conomico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale a quella finanziaria unitamente all'adozione del piano dei conti integrati. Non è chiaro (e non ho trovato altre indicazioni) cosa comporta questo rinvio dal punto di vista pratico: come si approva il bilancio? cosa si applica dei nuovi prospetti? ringrazio per la gentile collabrazione