da Andrea74 » 08/09/2015, 14:56
L'atto originario non è nullo, ma non diviene esecutivo.
Quindi, a stretto rigore, l'ordinazione della spesa è avvenuta in violazione dell'art. 191 del TUEL e occorre il riconoscimento di debito fuori bilancio. Nella delibera di riconoscimento, ovviamente, si darà atto che il tutto deriva da un vizio di forma, che la copertura finanziaria era sussistente fin dall'inizio e che ci sono i presupposti di utilità e arricchimento per l'ente. Pertanto, indipendentemente dal riconoscimento del debito, non emerge danno patrimoniale
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl