Paolo Gros ha scritto:non ritengo sia in tal senso ed in qualsiasi caso se inserisco in ruoli per cds ti consiglio di inserire ( se non vuoi accertare per cassa ove nessuno ti sgriderebbe) un congruo fondo crediti dubbia esigibilita' essendo tali ruoli esigibili neppure per il 20% ( attuali richieste di discarico equitalia sotto i 2.000 euro docet )
Chi o coloro i quali scrissero il 118 continuo a ritenere che non si sentissero bene , ma e' solo una mia opinione

hanno anche scritto un bell'esempio
Esempio n. 4 – Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada
Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore , in deroga al principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.
Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.).
Pertanto, per tali entrate
è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
L’accertamento delle sanzioni avviene:
alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l’importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l’accertamento dell’entrata è effettuato sulla base della notifica dell’atto che quantifica la sanzione;
per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E’ possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell’accertamento originario.
Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l’accertamento avviene per cassa.
bravi e!!!!! nella teoria ... qualcuno di loro avrà mai lavorato in un comune?