 da mcmurtry » 05/10/2015, 10:30
da mcmurtry » 05/10/2015, 10:30 
			
			Va tenuto presente il comma 568-bis dell'articolo unico della legge 147/2013 che stabilisce che se lo scioglimento societario è in corso ovvero deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione,  gli  atti  e  le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni  in seguito allo scioglimento  sono esenti da imposizione fiscale, incluse le  imposte  sui redditi e l'IRAP, ad eccezione dell'IVA e che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.