Prima dell’approvazione del rendiconto 2015:
• è possibile utilizzare esclusivamente le quote accantonate del risultato di amministrazione in occasione del riaccertamento straordinario o del rendiconto 2014;
• non è possibile utilizzare gli accantonamenti effettuati durante l’esercizio 2015.
Dopo l’approvazione del rendiconto 2015 è possibile utilizzare le quote del risultato di amministrazione:
• con il bilancio di previsione;
• durante l’esercizio con provvedimento di variazione al bilancio (di competenza del Consiglio e attuabile fino al 31/12).
Requisito necessario per l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è il verificarsi della situazione di rischio in previsione della quale è stato effettuato l’accantonamento. Nel momento in cui, però, il rischio non può più verificarsi ed è, quindi, accertata l’inutilità del corrispondente accantonamento, la quota interessata viene liberata dal vincolo in occasione della successiva rendicontazione dei risultati.
In situazione di esercizio provvisorio, l’utilizzo delle quote accantonate del risultato presunto:
• spetta alla Giunta;
• richiede il parere del revisore/organo di revisione;
• è autorizzata, in presenza di una relazione documentata del dirigente competente, solo in caso di attività soggette a termini o a scadenze, la cui non attuazione causerebbe danno all’Ente.