• Fondo crediti di dubbia esigibilità – L’importo degli stanziamenti di dubbia e difficile esazione è determinato calcolando il rapporto tra riscossioni in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 anni. Tale fondo non è rilevante nel calcolo del pareggio di bilancio.
• Fondo spese potenziali - Ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3.
• Fondo legato al contenzioso legale – Somme accantonate in previsione del rischio di soccombenza nelle liti. La verifica circa la congruità di tali accantonamenti è di competenza dell’organo di revisione.
• Fondo relativo alle spese per indennità di fine mandato – Accantonamento denominato “Fondo spese per indennità di fine mandato del…”, su cui non è possibile impegnare e pagare.
• Fondo per incentivi Avvocatura – Accantonamenti destinati al pagamento degli incentivi dei dipendenti addetti all’Avvocatura.
• Fondo vincolato per le partecipate – Somme accantonate nell’eventualità di un risultato d’esercizio/saldo finanziario negativo delle società partecipate.
• Fondo di riserva ordinario – Stanziamento compreso tra lo 0,30% e il 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
• Fondo di riserva di cassa – Stanziamento superiore allo 0,2% delle spese finali.
• Fondo pluriennale vincolato – Fondo (sia in entrata sia in uscita) costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.