3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita'
politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
"nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione"
CHI SONO, O MEGLIO COSA SI INTENDE PER I "COLLABORATORI" A QUALSIASI TITOLO DI IMPRESE FORNITRICI
DI BENI E SERVIZI ETC ETC."