economie FPV

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Messaggioda valter » 15/03/2016, 13:15

Domanda n. 12:

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al dlgs 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."
Si chiede se la riduzione dell'FPV di entrata in sede di rendiconto sia effettivamente da applicare o se, piuttosto, si tratti di un refuso. Questo poiché il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata non è un'entrata accertata ma uno stanziamento e, per tale ragione, la riduzione, in corrispondenza delle economie registrate sugli impegni reimputati tramite il fpv, può avvenire solo attraverso una variazione di bilancio che riduca contemporaneamente lo stanziamento di spesa dove si è registrata la cancellazione dell'impegno reimputato e del corrispondente fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. La variazione in parola non è però prevista nei principi contabili che disciplinano espressamente le variazioni possibili in sede di riaccertamento ordinario. Inoltre, il fondo pluriennale vincolato in entrata determinato in sede di riaccertamento non risulta più modificabile.
L'ipotesi che si tratti di un refuso è confermata dalla motivazione che impone la riduzione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. Non è infatti corretto affermare che la riduzione in oggetto possa "liberare risorse a favore dell'avanzo di amministrazione" dato che, come noto, il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata non è preso in considerazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione. La riduzione del fpv di entrata, agli effetti pratici, non modifica in alcun modo il risultato di amministrazione dell'esercizio in chiusura.

Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso. La cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo pluriennnale vincolato nel corso dell'esercizio può dare luogo o ad una riduzione del FPV , o ad una dichiarazione di indisponibilità, ma non a entrambe. Dalla lettura dell'intero periodo risulta evidente che la parola "riduzione" costituisce un refuso. La Commissione Arconet ha approvato l'eliminazione della parola “riduzione” dal principio applicato della contabilità finanziaria, paragrafo 5.4, da formalizzare in occasione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011.

a voi i commenti ...
valter
 
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Re: economie FPV

Messaggioda andrea01 » 15/03/2016, 18:46

Da un quesito all'anci:
In sede di verifica residui 2015 ai fini del riaccertamento ordinario, ci risultano impegni 2015 coperti da Fondo pluriennale vincolato (derivanti dal riaccertamento straordinario 1.1.2015) che si appalesano insussistenti.
E’ corretto per tali impegni procedere nell’ambito della Deliberazione di Giunta di variazione di bilancio prevista dall’art. 3 c. 4 DLgs 118/2011 alla riduzione dello stanziamento ed alla correlata eguale riduzione del Fondo pluriennale vincolato in entrata?
Ps: il Principio Contabile 4/2 al punto 5.4 contempla tale circostanza solo “Nel corso dell’esercizio” come di seguito riportato:
“Nel corso dell’esercizio la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.”
Risposta
Facendo riferimento alla questione posta si fa presente quanto segue:

- La procedura illustrata nel quesito è da ritenersi corretta.

C'e unna terza risposta ..possibilmente DE FI NI TI VA ??
andrea01
 
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Re: economie FPV

Messaggioda prenotato » 15/03/2016, 23:54

il punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria prevede un diverso trattamento a seconda che gli impegni in questione siano vincolati o meno. Nel caso di cancellazione (o di economie) di impegni finanziati da entrate non vincolate, il Fpv viene reso indisponibile, con la conseguenza che le risorse liberate non potranno essere utilizzate fino a quando, a fine esercizio, esse non confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio. Trattandosi infatti di risorse provenienti da anni pregressi, l'accertamento di una economia di bilancio e la conseguente riduzione dell'impegno finanziato da Fpv porta all'automatica «trasformazione» dello stesso in avanzo di amministrazione, la cui reale disponibilità sarà subordinata all'approvazione del rendiconto. Unica deroga a questa regola può riguardare gli impegni finanziati da entrate di natura vincolata, per i quali il mancato rispetto dei termini potrebbe comportare la perdita del contributo ovvero un danno per l'ente. In tal caso è lo stesso principio ad ammettere che le risorse liberate non vadano in riduzione del Fpv, il quale durante lo stesso esercizio potrà essere utilizzato per finanziare un nuovo impegno strettamente coerente con i vincoli di spesa.
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