da EMI68 » 14/04/2016, 9:34
IFEL
l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 risolve in via definitiva la questione disponendo che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
La lettura della norma, che può dare luogo a possibili diverse interpretazioni, come rappresentato da alcuni enti, è stata oggetto di uno specifico quesito proposto da ANCI alla Commissione Arconet.
In particolare, è stato chiesto alla Commissione di esprimersi sulla facoltà di utilizzare l’anticipazione quale risorsa utile al ripiano del disavanzo. E’ stato chiesto, inoltre, se l’anticipazione può essere utilizzata per liberare quote di fondo crediti di dubbia esigibilità a partire dall’esercizio 2016.
Secondo il parere, condivisibile, della Commissione Arconet, l’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 non produce effetti sul disavanzo straordinario già accertato con la delibera di riaccertamento straordinario (il cui termine di approvazione è fissato al 15 giugno 2015 dallo stesso d.l. n. 78/2015), e per il quale dovrebbe già essere stata definita la modalità di recupero. In sostanza la non applicabilità di queste risorse per il ripiano trentennale deriva esclusivamente dal fatto che è già scaduto il termine per l’adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.
L'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 “si trasforma” in FCDE ma, l’utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1° gennaio 2015.
Nella risposta al quesito si chiarisce, altresì, che la norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all’esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal rendiconto 2015).
OVVIAMENTE IO NON INDENDO RIDURRE LA QUOTA DI DISAVANZO CALCOLATA IN FASE DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E GIA' RIPIANATA IN 30 ANNUALITA'