Scusatemi.. ma l'art. 227 TUEL recita "..Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.))..."
il mio piccolo ente si avvale della facoltà di rinvio come da art. 232
quindi, se capisco bene, mentre fino al rendiconto relativo al 2014 occorreva elaborare il conto del bilancio e anche quello del patrimonio, con riferimento al rendiconto relativo al 2015 sarà più semplice: basterà elaborare (come documenti di base) il conto del bilancio... il conto del patrimonio - che con terminologia 118 si chiamerà stato patrimoniale - non è obbligatorio!
o sbaglio (visto che il mio software prevede la funzione di elaborazione del conto del patrimonio secondo due versioni,, la 267 e la 118) ??
grazie mille